Cassazione Penale, Sentenza n. 29381/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Moscato ha impugnato l'ordinanza con cui il GUP aveva de plano corretto un presunto errore materiale nella sentenza del 12/11/2020 (nel dispositivo, trascrizione di "sospende la patente" anziché "revoca la patente" e mancata indicazione della condanna al risarcimento danni). Il ricorso formulava quattro motivi: 1) diritto di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di correzione; 2) abuso dell'art.130 c.p.p. per una modifica sostanziale del dispositivo; 3) violazione del contraddittorio e mancata udienza camerale prevista dall'art.130 richiamante l'art.127 (nullità ex art.178); 4) incompetenza funzionale del GUP poiché la sentenza era già stata impugnata (appello depositato il 27/03/2021) quando il GUP ha disposto la correzione il 29/03/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul quarto motivo: la correzione è stata adottata da organo funzionalmente incompetente dopo che la sentenza era già stata impugnata. La Corte ha confermato che l'ordinanza di correzione è impugnabile per cassazione e che, in linea generale, la correzione spetta al giudice che ha emesso il provvedimento solo fino a quando non intervenga l'impugnazione; solo in ipotesi di comprovata urgenza e finché gli atti non siano pervenuti al giudice ad quem può intervenire il giudice di prima istanza anche dopo l'impugnazione. Nel caso concreto non era indicata alcuna urgenza e, quindi, l'ordinanza del 29/03/2021 è stata annullata per incompetenza funzionale.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Regola la correzione degli errori materiali; la Corte conferma che la correzione è possibile ma la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento salvo che l'impugnazione non sia pendente, e nel qual caso la competenza passa al giudice ad quem, salvo casi urgenti debitamente motivati.
art. 127 cod. proc. pen., comma 7
Richiamato dall'art.130 per il procedimento in camera di consiglio: la norma prevede anche il rimedio impugnatorio (ricorso per cassazione) avverso le ordinanze camerali, principio confermato dalla Corte.
art. 178 cod. proc. pen.
Riguarda le nullità; il ricorrente aveva contestato una nullità per omissione della camera di consiglio/contraddittorio, ma la Corte ha deciso il ricorso sul profilo della incompetenza funzionale (art.130).
art. 91 disp. att. cod. proc. pen.
Citata dalla giurisprudenza richiamata per analogia: in casi urgenti il giudice che ancora dispone degli atti può adottare provvedimenti anche dopo la scadenza dei termini formali; la Corte precisa che tale deroga all'attribuzione della competenza richiede motivazione di urgenza.
artt. 571, 582, 597 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in relazione ai termini e agli effetti delle impugnazioni (termini per l'appello e per la sospensione degli effetti); la Corte le considera nel contesto della questione di preclusione del potere di correzione da parte del giudice a seguito dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'ordinanza di correzione dell'errore materiale ex art.130 c.p.p. è impugnabile in Cassazione: il dispositivo emesso in camera di consiglio rientra tra gli atti recolti dal rimedio di cui all'art.127, comma 7.
- In via ordinaria la competenza a correggere spetta al giudice che ha emesso il provvedimento solo fino al momento in cui non sia proposta impugnazione; se l'impugnazione è pendente, la correzione deve essere adottata dal giudice ad quem.
- Eccezioni: il giudice che ha emesso il provvedimento può intervenire anche dopo l'impugnazione solo in caso di comprovata urgenza e finché gli atti non siano ancora materialmente pervenuti al giudice ad quem; tale urgenza deve essere espressamente indicata e motivata.
- La correzione ex art.130 deve limitarsi a errori materiali e non può mutare sostanzialmente il contenuto decisionale o introdurre valutazioni nuove a danno dell'imputato.
- Quando la correzione comporta effetti sfavorevoli per l'imputato o incide su diritti, va valutata la necessità del contraddittorio/camera di consiglio richiamati dall'art.127: l'omissione può essere censurata se ha pregiudicato le garanzie difensive.
- Se si ritiene illegittima una correzione adottata dopo l'impugnazione, va proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento per incompetenza funzionale; in alternativa, quando possibile, sollecitare il giudice ad quem a provvedere.
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