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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10024/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 23/09/2025 che dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/1990 e rigettava l'affidamento in prova al servizio sociale, chiedendo invece una misura sostitutiva più ampia. I motivi erano: (i) omessa o errata valutazione dei presupposti per la concessione della misura più favorevole e degli elementi positivi del compendio istruttorio (assenza di nuovi procedimenti dopo i fatti, evoluzione positiva dell'atteggiamento, adesione al programma terapeutico, accordo transattivo per il risarcimento, disponibilità a volontariato e lavoro, supporto familiare e idoneità del domicilio); (ii) omissione di valutazione della relazione dell'U.E.P.E. e del programma trattamentale; (iii) errata valutazione della pericolosità sociale e del rischio di recidiva; (iv) vizio relativo all'art. 94 T.U. stupefacenti: la dichiarazione di inammissibilità sarebbe fondata sull'erronea assunzione che mancasse in atti l'attestazione di idoneità del programma da parte del Ser.D., mentre tale idoneità sarebbe stata già certificata nella relazione del 6/6/2025 (e vi sarebbe confusione sulle date delle relazioni, 3/9/2025 vs 18/9/2025).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che per l'affidamento in prova è necessaria non solo l'assenza di elementi negativi ma anche la presenza di elementi positivi concreti e attuali che assicurino una prognosi favorevole (valutazione dei precedenti, comportamenti successivi, aderenza al trattamento, assenza di nuove denunce, ecc.). L'ordinanza impugnata aveva correttamente valutato la pericolosità collegata all'alcolismo, la discontinuità nella frequenza del programma ambulatoriale presso il Ser.D., l'assenza di attività lavorativa, la mancanza di una chiara revisione critica rispetto ai maltrattamenti, nonché denunce recenti (delitto richiamato all'art. 388 c.p. del 5/01/2024 e un reato di evasione del 9/01/2024 con successiva revoca dei domiciliari). Tali elementi giustificavano il rigetto dell'affidamento in prova e la scelta della detenzione domiciliare come misura alternativa più controllabile. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che, sebbene nella relazione del 6/6/2025 fosse attestata l'idoneità del programma, la successiva relazione acquisita (datata 3/9/2025 e protocollata il 18/9/2025) non riportava tale attestazione e segnalava discontinuità nel trattamento (assenza di regolari accessi dal 1/1/2025 e discontinuità dal giugno 2024). Perciò l'esclusione procedurale per mancanza della certificazione è giustificata. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 94, comma 1

    "è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la domanda di affidamento terapeutico è inammissibile se manca nella documentazione la certificazione aggiornata del Ser.D. che attesti lo stato di tossicodipendenza/alcooldipendenza, l'andamento del programma e la sua idoneità al recupero; prevale la relazione più recente che indica discontinuità nel trattamento

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali al rigetto del ricorso

  • Art. 116 T.U. stupefacenti (riferimento al comma 2, lettera d)

    Richiamato nel contesto della diagnostica e della certificazione dell'uso abituale di sostanze/alcool; la certificazione deve riferirsi alla procedura prevista dalla norma

  • Art. 388 cod. pen. (citato nei fatti)

    La Corte prende atto delle denunce/episodi più recenti richiamati per valutare la pericolosità e la prognosi negativa ai fini dell'affidamento in prova

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale occorrono non solo l'assenza di elementi negativi, ma elementi positivi e attuali che consentano un giudizio prognostico favorevole (continuità nel trattamento, assenza di nuove denunce, lavoro o attività di reinserimento, revisione critica delle condotte pregresse).
  • La documentazione sanitaria/terapeutica prodotta (in particolare certificazioni del Ser.D.) deve essere aggiornata e contenere l'attestazione espressa dell'idoneità del programma; la relazione più recente prevale e la mancanza in essa dell'attestazione può rendere la domanda inammissibile.
  • La discontinuità nel follow-up terapeutico e la presenza di fatti recenti negativi (nuove denunce, reati successivi, revoca di misure) pesano fortemente contro la concessione di misure alternative meno coercitive.
  • Il giudice può preferire una misura alternativa più controllabile (es. detenzione domiciliare con prescrizioni) quando ritenga insufficienti le garanzie di affidabilità richieste per l'affidamento in prova al servizio sociale.
  • In fase di impugnazione è utile produrre relazioni aggiornate e protocollate delle strutture terapeutiche, prove documentali di accessi regolari al trattamento, elementi concreti di reinserimento lavorativo o sociale e, se esistenti, accordi di risarcimento o testimonianze di supporto familiare.
  • In caso di rigetto del ricorso per motivi procedurali o di merito è frequente la condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.); valutare dunque realisticamente le probabilità di successo prima di proporre ricorso.

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