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Sentenza

Sentenza n. 1003/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 45/2025 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 28/02/2025.

Giustizia amministrativa202600178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 45/2025 del Tribunale di Ferrara, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 45/2025 del Tribunale di Ferrara, divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 29 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Ferrara entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le somme dovute a titolo di spese liquidate dal giudice ordinario, se non già pagate, nonché le spese del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, il commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 300 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'Amministrazione, purché il titolo sia definitivo e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dopo la notificazione del giudicato.
  • Accertata l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, considerando anche le somme eventualmente già corrisposte e quelle dovute per le spese di giudizio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento e con poteri sostitutivi delimitati all'esecuzione del giudicato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'Amministrazione inadempiente, anche quando il valore della controversia e l'attività difensiva siano limitati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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