Sentenza del 13/11/2015 n. 23220 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’agevolazione fiscale "prima casa" e richiesto il recupero dell’imposta di registro ordinaria. La revoca era motivata dalla rivendita dell’abitazione entro cinque anni dall’acquisto, in violazione del n. 4 della Nota 2-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Dopo la sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale, la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma ha successivamente rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata e depositata prima dell’udienza, dichiarando l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Non vi è stata quindi una decisione nel merito dei motivi di ricorso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. È rimasta sostanzialmente ferma la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva respinto il ricorso della contribuente e confermato il recupero dell’imposta ordinaria.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata ritualmente prima della decisione, comporta la dichiarazione di estinzione del processo senza esame delle censure proposte.
Art. 1, Parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Prevede il regime agevolato dell’imposta di registro per determinati acquisti qualificati come acquisti della prima casa.
Nota 2-bis, n. 4, all’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986
La rivendita dell’immobile agevolato entro cinque anni dall’acquisto comporta, in linea generale, la decadenza dall’agevolazione e il recupero della differenza tra l’imposta ordinaria e quella versata in via agevolata, salvo le condizioni previste dalla legge.
Massime di principio
- La vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa entro cinque anni può comportare la decadenza dal beneficio e il recupero dell’imposta di registro ordinaria, salvo il ricorrere delle specifiche condizioni di legge.
- La rinuncia al ricorso per cassazione presentata in modo rituale determina l’estinzione del processo e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure.
- Quando il processo viene dichiarato estinto per rinuncia, l’esito non equivale necessariamente a una pronuncia di merito favorevole all’Amministrazione, ma, se la sentenza impugnata non viene riformata, i suoi effetti restano normalmente fermi.
- La compensazione delle spese significa che ciascuna parte sopporta i propri costi processuali, senza una condanna della parte rinunciante al rimborso delle spese della controparte.
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