Sentenza n. 575/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - in parte qua, della delibera del Direttore generale del 23 dicembre 2025 n. 587/02.07/2025, recante “Selezione per il servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera per le postazioni di soccorso in forma continuativa ubicate nel territorio della Regione Piemonte in convenzione con le Organizzazioni di Volontariato. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Approvazione stipula convenzioni. Spesa euro 43.133.610,96 (oneri fiscali inclusi)”; - in parte qua, della delibera del Direttore generale del 29 dicembre 2025 n. 596/02.07/2025, recante “Integrazione deliberazione n. 587/02.07/2025 del 24/12/2025”, con cui si è provveduto ad approvare i verbali della detta selezione, compresi quelli di esclusione dei ricorrenti e di reiezione delle osservazioni dei medesimi e di conferma della predetta esclusione; - in quanto necessario, della nota del 19 dicembre 2025 n. 2025/0033503, con cui veniva comunicato al Comitato di Ivrea l’esclusione dalla procedura; - nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione nelle more eventualmente stipulata con l’assegnataria della procedura impugnata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla selezione per l’affidamento in convenzione di una postazione di trasporto sanitario di emergenza-urgenza e conseguente affidamento del servizio a un’altra organizzazione di volontariato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui l’Azienda Sanitaria Zero ha approvato gli esiti della selezione e ne ha disposto l’esclusione, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata con l’assegnataria. L’esclusione era stata determinata dall’inserimento, nella busta economica della piattaforma SINTEL, della documentazione relativa all’offerta tecnica anziché dell’Allegato 4 – Preventivo 2026, prescritto dall’avviso e contenente il preventivo dettagliato dei costi, le singole voci di spesa e la certificazione digitale del revisore legale. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 6 e 10 l. 241/1990, dell’art. 20 d.lgs. 82/2005, dei principi di fiducia ed efficienza e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà. Hanno sostenuto che l’importo complessivo dell’offerta economica era comunque stato inserito nella piattaforma e sarebbe stato conoscibile dalla commissione, sicché avrebbe dovuto essere consentito il soccorso istruttorio per integrare la documentazione mancante. L’Azienda Sanitaria Zero ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo applicabile il termine ordinario di sessanta giorni e non il rito accelerato dell’art. 120 c.p.a. La procedura, infatti, riguardava l’individuazione di organizzazioni di volontariato cui affidare il servizio mediante convenzione ai sensi degli artt. 56 e 57 d.lgs. 117/2017, nell’ambito dell’amministrazione condivisa, e non una gara per l’appalto di un servizio disciplinata dal Codice dei contratti pubblici. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. L’avviso prescriveva in modo chiaro l’inserimento dell’Allegato 4 – Preventivo 2026 nell’apposito campo della busta economica, con preventivi completi, distinti per le organizzazioni aggregate e certificati e sottoscritti digitalmente da un revisore legale. Tale documento costituiva parte essenziale dell’offerta economica, poiché consentiva di verificare la coerenza delle singole voci di costo con i parametri vincolanti dell’accordo quadro regionale e l’ammissibilità delle spese rimborsabili. La mera indicazione dell’importo complessivo sulla piattaforma non suppliva all’omessa produzione del documento essenziale. Il soccorso istruttorio non poteva essere utilizzato per integrare postumamente l’offerta economica o per rimettere in termini il concorrente, perché ciò avrebbe violato la par condicio e alterato l’equilibrio concorrenziale. Neppure rilevava la trasmissione successiva di documenti digitalmente sottoscritti con data anteriore alla scadenza, poiché tutta la documentazione e le dichiarazioni negoziali dovevano essere presentate entro il termine fissato dall’avviso. L’esclusione è stata quindi ritenuta legittima e il ricorso respinto, con condanna solidale delle ricorrenti al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, a titolo di spese processuali.
Norme richiamate
artt. 56 e 57 d.lgs. 117/2017
Le convenzioni con organizzazioni di volontariato rientrano nello schema dell’amministrazione condivisa e non necessariamente in una gara d’appalto concorrenziale; per il relativo contenzioso non si applica il rito accelerato dell’art. 120 c.p.a.
art. 120 c.p.a.
Il rito accelerato previsto per le procedure di affidamento di contratti pubblici non si applica alla selezione per l’affidamento del servizio mediante convenzione con organizzazioni di volontariato ai sensi degli artt. 56 e 57 d.lgs. 117/2017.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di definizione immediata.
artt. 6 e 10 l. 241/1990
Le dedotte violazioni non risultano sussistenti, poiché l’esclusione è stata adottata sulla base dell’inosservanza di una prescrizione chiara relativa alla documentazione essenziale dell’offerta economica.
art. 20 d.lgs. 82/2005
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti, ma il giudice non ha ravvisato una violazione idonea a invalidare l’esclusione.
art. 3 l. 241/1990
Pur non essendo indicato espressamente tra i motivi, il provvedimento di esclusione è stato ritenuto adeguatamente motivato nel verbale della commissione, che ha specificato l’inserimento della documentazione tecnica al posto dell’Allegato 4 e la conseguente irregolarità dell’offerta.
art. 56 d.lgs. 117/2017
La convenzione con le organizzazioni di volontariato può prevedere il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate, secondo criteri e voci dell’accordo quadro; ciò giustifica l’essenzialità del preventivo dettagliato certificato dal revisore.
Massime di principio
- Il contenzioso relativo alla selezione di organizzazioni di volontariato per l’affidamento di servizi mediante convenzione ai sensi degli artt. 56 e 57 d.lgs. 117/2017, nell’ambito dell’amministrazione condivisa, non rientra nel rito accelerato previsto dall’art. 120 c.p.a. per le procedure di affidamento di appalti pubblici; si applica il termine ordinario di impugnazione di sessanta giorni.
- Quando la lex specialis prescrive l’inserimento di un documento dettagliato e certificato quale parte essenziale dell’offerta economica, la mera indicazione dell’importo complessivo sulla piattaforma telematica non sostituisce il documento mancante e legittima l’esclusione del concorrente.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o completare postumamente gli elementi essenziali dell’offerta economica, né per consentire la produzione tardiva di documenti costitutivi dell’impegno negoziale del concorrente, anche se recanti una firma digitale con data anteriore alla scadenza.
- L’esclusione per omessa produzione di un documento essenziale dell’offerta non viola la par condicio quando la prescrizione della lex specialis è chiara e facilmente comprensibile e l’omissione è imputabile alla negligenza del concorrente secondo il principio di autoresponsabilità.
- È essenziale il documento economico che consente alla commissione di verificare la conformità delle singole voci di costo ai parametri vincolanti dell’accordo quadro e di escludere rimborsi non ammissibili; tale documento non ha una funzione meramente formale o riepilogativa.
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