Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26532/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso undici ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto di Roma per infrazioni al codice della strada commesse tra il 17.01.2011 e il 25.03.2011, per un importo complessivo di euro 900. Il Tribunale aveva rigettato l’appello contro la decisione del Giudice di Pace, rilevando: che le ordinanze prefettizie dichiaravano inammissibili/irricevibili i ricorsi amministrativi e quindi la somma dovuta coincideva con quella dei verbali, senza raddoppio; che non era stato provato il trasferimento di proprietà del veicolo perché la scrittura privata di vendita e l’attestazione del centro servizi erano prive di data certa opponibile all’ente accertatore. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e dell’art. 204 CdS, sostenendo che, poiché il Prefetto aveva dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi e non il loro rigetto nel merito, la somma dovuta non poteva essere trattata come quella risultante dai verbali, e che la motivazione delle ordinanze era illegittima; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione di varie norme processuali, lamentando che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla dedotta erroneità della declaratoria prefettizia di inammissibilità, nonostante la documentazione in atti attestasse gli elementi identificativi della società e dei verbali; 3) omesso esame e violazione degli artt. 95 CdS, 7 L. 264/1991 e norme processuali, sostenendo che il documento rilasciato dal centro servizi, quale certificazione sostitutiva del documento di circolazione, dovesse fare fede fino a querela di falso e che il Tribunale avesse errato nel negargli data certa e nel non riconoscere il trasferimento di proprietà del veicolo.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato che le ordinanze-prefettizie erano motivate perché dichiaravano inammissibili i ricorsi amministrativi per assenza di elementi identificativi della società ricorrente e del verbale, sicché correttamente il giudice di merito aveva ritenuto dovuta la sola somma indicata nei verbali, senza raddoppio ex art. 204 CdS, che sarebbe stato ipotizzabile solo in caso di rigetto nel merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che il provvedimento prefettizio ex art. 204 CdS ha natura di decisione su ricorso amministrativo ex art. 203 CdS e che, nel giudizio di opposizione, il giudice non può annullarlo né sindacarne il contenuto nel merito, ma solo verificarne la conformità alla legge. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto non decisiva la questione della data certa del documento del centro servizi, poiché quel documento era comunque scaduto il 6.01.2011, mentre le violazioni erano state commesse tra il 17.01.2011 e il 25.03.2011; pertanto la motivazione del Tribunale reggeva autonomamente sulla mancata prova, opponibile all’ente, del trasferimento di proprietà del veicolo. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della controparte; dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma invocata per dedurre la violazione o falsa applicazione di legge nel primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per denunciare vizi processuali e nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per dedurre omesso esame di fatti decisivi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per censurare il contenuto dell’atto di appello e la pronuncia impugnata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova circa il trasferimento di proprietà del veicolo

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di corretto svolgimento del processo e della motivazione

  • art. 204 CdS

    la Corte lo interpreta nel senso che, se il Prefetto non rigetta il ricorso nel merito ma lo dichiara inammissibile/irricevibile, la somma dovuta resta quella del verbale senza raddoppio

  • art. 203 CdS

    la Corte ne trae la natura del ricorso al Prefetto come rimedio amministrativo avverso il verbale di accertamento

  • art. 95 CdS

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la valenza della documentazione sostitutiva del documento di circolazione

  • art. 7 legge n. 264/1991

    richiamato dalla ricorrente quale base della documentazione sostitutiva rilasciata dal centro servizi

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    cornice normativa delle violazioni amministrative contestate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18

    richiamata in contrapposizione al regime del Codice della strada per sottolineare la diversa natura del provvedimento prefettizio

Massime di principio

  • Nel sistema delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il provvedimento prefettizio emesso sul ricorso amministrativo ex art. 203 CdS ha natura decisoria sul ricorso stesso; nel giudizio di opposizione il sindacato del giudice riguarda la legittimità del provvedimento, non la sua sostituzione nel merito.
  • Se il Prefetto dichiara inammissibile o irricevibile il ricorso amministrativo, e non lo rigetta nel merito, la somma dovuta resta quella prevista nel verbale di contestazione; il raddoppio della sanzione non si giustifica in assenza di una decisione di rigetto nel merito.
  • La motivazione dell’ordinanza-ingiunzione amministrativa può essere succinta e anche per relationem, purché consenta di comprendere le ragioni di fatto della decisione e dia conto dell’esame delle difese dell’interessato.
  • Chi invoca l’avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo, ai fini dell’esclusione della propria responsabilità per le violazioni commesse con quel mezzo, deve fornire prova opponibile all’ente accertatore; in difetto, resta rilevante la disponibilità formale del veicolo in capo al soggetto sanzionato.
  • Un vizio prospettato come omesso esame di fatto decisivo non sussiste quando la questione dedotta non è decisiva, perché la statuizione impugnata si regge autonomamente su una diversa ragione sufficiente a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.