Cassazione Civile, Ordinanza n. 34056/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva che il decreto non le era mai stato notificato o comunicato e che mancava prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili; con il secondo contestava che il giudice di merito avesse trascurato un’attestazione interna dell’ufficio affari civili secondo cui non vi era stata alcuna comunicazione telematica o cartacea del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorso mirava a negare la decorrenza del termine di opposizione e quindi la tardività dichiarata dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, il difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente da solo a determinare l’inammissibilità. Ha poi osservato, comunque, che le doglianze erano inammissibili anche nel merito: il provvedimento di liquidazione poteva essere comunicato anche con modalità equipollenti idonee a rendere effettiva la conoscenza del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "a visto PM" del 13 dicembre 2018, ritenendola idonea a far entrare il provvedimento nella sfera di conoscibilità della Procura. L’opposizione era stata proposta solo il 12 dicembre 2019, dunque ben oltre il termine di 30 giorni ritenuto applicabile e, comunque, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
viene richiamato il meccanismo della proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso.
artt. 136 e 702-bis c.p.c.
la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
art. 327 c.p.c.
il termine lungo di impugnazione è ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche in assenza di comunicazione o notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria, ma sufficientemente chiara, dei fatti di causa, requisito autonomo e preliminare rispetto all’esame dei motivi.
- La decorrenza del termine per impugnare un provvedimento di liquidazione può essere fatta discendere anche da una comunicazione equipollente, purché questa renda effettiva la conoscenza del contenuto decisorio al destinatario.
- Quando il giudice accerta che il provvedimento è entrato nella sfera di conoscibilità della parte, l’opposizione proposta oltre il termine breve è tardiva, a prescindere da difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario.
- Per i provvedimenti a contenuto decisorio opera, in difetto di notificazione o comunicazione rituale, anche il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
- La Procura della Repubblica, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannata alle spese processuali per la soccombenza nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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