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Sentenza

Sentenza n. 2485/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di sospensione della patente e revisione del titolo di guida ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada, nonché nota ministeriale di trasmissione degli atti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che, in seguito alla comunicazione delle autorità tedesche, aveva disposto la sospensione della patente dal 4 giugno 2024 al 3 dicembre 2024 e la revisione del titolo mediante visita medica straordinaria. In Germania il ricorrente era stato fermato mentre conduceva un monopattino elettrico con un tasso alcolemico di 1,63 g/l; le autorità tedesche avevano adottato una misura incidente sul documento di guida e trasmesso gli atti alle autorità italiane. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 1 e 7 della l. n. 241/1990, l’omesso avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che la mancata partecipazione avesse impedito di fornire chiarimenti e documentazione. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 128 d.lgs. n. 285/1992, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta e la carenza di motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che la conduzione del monopattino elettrico non integrasse una violazione corrispondente a quelle previste dall’ordinamento italiano, che per tale mezzo non fosse richiesto il possesso della patente e che, pertanto, non potessero essere disposte né la sospensione né la revisione. Ha inoltre contestato l’adozione automatica della misura, richiamando la propria attività accademica e un esame tossicologico del capello volto a dimostrare la non abitualità del consumo di alcol.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo limitatamente alla sospensione della patente, ritenendo che tale misura incida direttamente sul diritto soggettivo alla conservazione della validità del titolo e abbia natura sostanzialmente omogenea alle sospensioni prefettizie riconducibili al sistema sanzionatorio del Codice della strada, devolute al giudice ordinario. La provenienza estera del fatto e l’attivazione della Convenzione europea sugli effetti internazionali del diritto di condurre non modificano il riparto di giurisdizione; la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Il TAR ha invece affermato la propria giurisdizione sulla revisione della patente ex art. 128 d.lgs. n. 285/1992 e ha rigettato la relativa domanda. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’omessa comunicazione di avvio non è invalidante quando il ricorrente non indica specifici apporti partecipativi che avrebbero potuto incidere sull’esito e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto ragionevolmente essere diverso. Nel caso concreto, il fatto storico dell’accertamento alcolemico a 1,63 g/l risultava documentato e non contestato nella sua materialità; la documentazione relativa agli studi all’estero e il test sul capello non erano idonei a eliminare tale presupposto. Anche il secondo motivo è stato respinto. La revisione ex art. 128 ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è diretta a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici e tecnici necessari alla guida. Essa non richiede l’accertamento definitivo di una specifica violazione del Codice della strada, né che il fatto sia stato commesso alla guida di un veicolo per il quale sia necessario il possesso della patente. È sufficiente un elemento obiettivo, specifico e grave, idoneo a far sorgere un ragionevole dubbio sull’idoneità alla guida. La guida di un monopattino elettrico con tasso alcolemico di 1,63 g/l costituiva tale elemento e giustificava la visita presso la Commissione Medica Locale. Il test tossicologico e gli impegni accademici potevano eventualmente rilevare nella sede degli accertamenti sanitari o sul piano pratico, ma non escludevano il presupposto della misura né rendevano irragionevole il controllo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 Convenzione europea sugli effetti internazionali del diritto di condurre un veicolo a motore

    La provenienza estera del fatto e il meccanismo di comunicazione tra autorità non modificano la natura della posizione giuridica incisa né il riparto di giurisdizione sulla sospensione della patente.

  • legge 19 novembre 1984, n. 949

    Ratifica della Convenzione europea sugli effetti internazionali del diritto di condurre un veicolo a motore richiamata per il procedimento di comunicazione della misura adottata dall’autorità tedesca.

  • art. 128, comma 1, d.lgs. n. 285/1992

    Attribuisce all’amministrazione il potere di disporre la revisione della patente, mediante visita medica o esame di idoneità, quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici o tecnici necessari alla guida; il potere ha natura preventiva e cautelare.

  • artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l’illegittimità dell’atto quando il ricorrente non indica specifici apporti partecipativi potenzialmente decisivi o quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali nei termini previsti.

  • art. 186 d.lgs. n. 285/1992

    Il TAR ha escluso che, ai fini della revisione preventiva ex art. 128, sia necessario stabilire la piena corrispondenza tra il fatto accertato all’estero e una violazione sanzionata dall’art. 186.

Massime di principio

  • La controversia sulla sospensione della patente, in quanto misura incidente direttamente sul diritto soggettivo alla conservazione della validità del titolo e sostanzialmente riconducibile al sistema delle sanzioni amministrative del Codice della strada, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche quando il fatto presupposto sia stato accertato all’estero e la misura sia stata adottata nell’ambito di un meccanismo convenzionale di comunicazione tra autorità.
  • La revisione della patente prevista dall’art. 128 d.lgs. n. 285/1992 ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché mira a verificare la persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici necessari alla guida.
  • Per disporre la revisione della patente non è necessario l’accertamento definitivo di una specifica violazione del Codice della strada né che il fatto sia stato commesso alla guida di un veicolo per il quale sia richiesto il possesso della patente; è sufficiente un elemento obiettivo, specifico e grave idoneo a far sorgere un ragionevole dubbio sulla persistente idoneità alla guida.
  • La conduzione di un mezzo in stato di significativa alterazione alcolica, anche quando si tratti di un monopattino elettrico, può costituire presupposto sufficiente per la revisione della patente, se l’episodio è documentato e denota un possibile rischio per la capacità di condurre veicoli in condizioni di sicurezza.
  • Il potere di revisione della patente è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria o dell’evidente irragionevolezza; la documentazione prodotta dal destinatario deve essere valutata nella sede propria degli accertamenti sanitari, ma non elimina automaticamente il fatto storico che ha fatto sorgere il dubbio sull’idoneità.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto quando il destinatario non indichi quali specifici elementi avrebbe introdotto nel procedimento e quale concreta incidenza essi avrebbero potuto avere sull’esito dell’azione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPartecipazione al procedimentoGiurisdizione e riparto
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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