Sentenza n. 2516/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione - dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Lissone prot. ce617/AOO GE/2025/0040651 del 15.7.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica ex art. 8 Legge Regionale 13/2001 durante lo svolgimento dell’evento “LYM Lissone Young Music in programma a Lissone il 18 luglio 2025 in -OMISSIS-”, conosciuto dal ricorrente il 19.7.2025; - di tutti i connessi ulteriori atti amministrativi, anche successivi ed al momento ignoti, di autorizzazione allo svolgimento dell’evento di cui sopra, che sono presupposto o conseguenza della autorizzazione sopra citata; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto; - nonché per il risarcimento di ogni danno subito e/o subendo dal ricorrente e dal proprio figlio minore in conseguenza dell’illegittima condotta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione comunale in deroga ai valori limite di immissione acustica per lo svolgimento di un evento musicale
Esito
Favorevole al ricorrente (residente esposto al rumore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione comunale rilasciata il 15 luglio 2025 per un evento musicale previsto il 18 luglio 2025, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni propri e del figlio minorenne. Ha dedotto: violazione del contraddittorio e mancata considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale, assumendo di essere controinteressato sostanziale; difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata previsione di misure concrete di monitoraggio e contenimento delle emissioni sonore; violazione dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001, per l’omessa valutazione della popolazione esposta, della frequenza delle attività rumorose e del rumore derivante dall’afflusso e dal deflusso del pubblico; sviamento ed esercizio irragionevole e sproporzionato del potere, in ragione del rilascio dell’autorizzazione soltanto il giorno precedente l’evento, con compressione delle possibilità di tutela dei terzi. Ha inoltre chiesto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusi danni alla salute, al riposo e alla possibilità di abitare senza molestie, nonché i costi per attività stragiudiziale e rilievi fonometrici.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, la memoria di replica del Comune depositata il 30 gennaio 2026, essendo il termine ultimo il 29 gennaio 2026. Ha inoltre disposto la trasmissione del ricorso introduttivo al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per il linguaggio ritenuto offensivo e sconveniente utilizzato dal ricorrente, avvocato che si difendeva in proprio. La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’evento si era ormai svolto; è stato tuttavia mantenuto l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in funzione della domanda risarcitoria. Il TAR ha respinto le censure relative alla partecipazione procedimentale, ritenendo che il ricorrente non fosse controinteressato procedimentale: la posizione di terzo pregiudicato fondava l’interesse a impugnare, ma non imponeva la sua partecipazione necessaria al procedimento. Le osservazioni presentate sono state qualificate come mero esposto, rispetto al quale l’amministrazione non aveva obbligo generale di provvedere. È stata altresì respinta la censura di difetto di istruttoria riferita in generale alla valutazione previsionale di impatto acustico. Sono state invece accolte le censure relative al difetto di istruttoria e motivazione: l’autorizzazione richiamava la valutazione previsionale e prescriveva genericamente il rispetto dei limiti, ma non individuava misure tecniche e procedurali concrete né sistemi di monitoraggio idonei a garantire il rispetto effettivo dei valori acustici presso le casse e le abitazioni. È stata accertata anche la violazione dell’art. 8 della legge regionale n. 13/2001, perché il Comune non aveva concretamente esaminato la popolazione esposta, la frequenza delle manifestazioni e il rumore prodotto dall’afflusso e dal deflusso del pubblico, limitandosi a richiamare durata, periodo e area dell’evento. Il TAR ha ritenuto illegittima anche la tempistica dell’azione amministrativa: pur essendo ordinatorio il termine regolamentare di trenta giorni per presentare l’istanza, il rilascio dell’autorizzazione un solo giorno prima dell’evento aveva compresso in modo sproporzionato le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale dei terzi. La domanda risarcitoria riferita al figlio minorenne è stata dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, poiché il ricorso non era stato proposto anche in suo nome. La domanda risarcitoria riferita al ricorrente è stata respinta: non era stata provata l’effettiva esistenza e consistenza del danno biologico, né la quantificazione, il nesso causale e la riferibilità dei costi sostenuti all’evento oggetto dell’autorizzazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi
La memoria di replica depositata oltre il termine di venti giorni liberi prima dell’udienza è tardiva e inammissibile.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando l’annullamento non è più utile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può accertare l’illegittimità dell’atto se permane l’interesse ai fini risarcitori.
art. 8 l.r. Lombardia n. 13/2001
Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 il comune deve considerare: a) i contenuti e le finalità dell’attività; b) la durata dell’attività; c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività; d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti; f) la destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili; g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
La disposizione limita la discrezionalità comunale imponendo una valutazione concreta ed effettiva dei fattori indicati, che deve emergere dalla motivazione dell’autorizzazione in deroga.
art. 8, comma 3, l.r. Lombardia n. 13/2001
Nell’autorizzazione il comune può stabilire: a) valori limite da rispettare; b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività; c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore; d) l’obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore
Il potere di imporre prescrizioni per il contenimento delle emissioni implica, quando necessario alla tutela della salute, l’individuazione di modalità di controllo adeguate e concrete.
art. 10 del Regolamento di attuazione del Piano di classificazione acustica del Comune di Lissone
I titolari di attività temporanee [...] dovranno richiedere al Sindaco, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’entrata in funzione dell’attività, l’autorizzazione anche in deroga
Il termine di trenta giorni è ordinatorio, ma costituisce un parametro temporale di riferimento per organizzare un’istruttoria rispettosa delle esigenze di tutela dei terzi.
art. 2697 c.c.
Nell’azione risarcitoria grava sul danneggiato la prova dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità extracontrattuale, inclusi danno, ammontare e nesso causale.
art. 2729 c.c.
La prova presuntiva del danno è ammessa solo sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, non di elementi meramente ipotetici.
artt. 40 e 41 c.p.
Il nesso causale nella responsabilità aquiliana richiede che l’evento non si sarebbe verificato in assenza della condotta e che l’evento non fosse, secondo una valutazione ex ante, del tutto inverosimile.
art. 2043 c.c.
L’illegittimità dell’atto amministrativo non determina automaticamente il risarcimento, occorrendo la prova della lesione ingiusta, del danno-conseguenza, del nesso causale e dell’elemento soggettivo dell’amministrazione.
art. 52 del Codice Deontologico Forense
Il ricorso contenente espressioni offensive o sconvenienti può essere trasmesso al Consiglio dell’Ordine per le valutazioni di competenza.
Massime di principio
- Nelle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici, l’amministrazione deve motivare concretamente la valutazione dei fattori imposti dalla legge regionale, inclusi la popolazione esposta, la frequenza delle attività rumorose e il rumore prodotto dall’afflusso e dal deflusso del pubblico.
- Il mero rinvio a una valutazione previsionale di impatto acustico non è sufficiente quando tale valutazione non individua specifiche misure tecniche e procedurali: l’autorizzazione deve prescrivere modalità concrete di contenimento e monitoraggio idonee a garantire il rispetto effettivo dei limiti, soprattutto in funzione della tutela della salute.
- Anche quando il termine regolamentare per presentare l’istanza di autorizzazione è ordinatorio, l’amministrazione deve adottare il provvedimento secondo tempistiche compatibili con l’effettivo esercizio delle facoltà di tutela dei terzi; il rilascio immediatamente precedente all’evento può integrare un esercizio sproporzionato e illegittimo della discrezionalità.
- La qualità di terzo direttamente inciso dagli effetti concreti di un’autorizzazione può fondare l’interesse a ricorrere, ma non comporta necessariamente la qualifica di controinteressato procedimentale né il diritto alla partecipazione necessaria al procedimento, se l’atto non è formalmente e tipicamente destinato a incidere sulla sua sfera giuridica.
- L’accertamento dell’illegittimità dell’atto può essere disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quando l’annullamento è divenuto inutile per il sopravvenuto svolgimento dell’evento, ma permane un interesse concreto collegato alla domanda risarcitoria.
- L’illegittimità del provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il risarcimento: il danneggiato deve provare, secondo il principio dispositivo e l’art. 2697 c.c., l’effettiva lesione, il danno e il suo ammontare, il nesso causale e l’elemento soggettivo dell’amministrazione.
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