Sentenza n. 816/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale del lavoro che aveva riconosciuto somme dovute mediante carta docente o pagamento ordinario, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale del lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere somme dovute per le causali indicate nella motivazione, mediante accredito sulla carta docente alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato oppure, in alternativa, mediante pagamento ordinario, nonché a rimborsare le spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha adempiuto al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, rilevando che l’adempimento era intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso e la sua iscrizione a ruolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa soggettiva azionata in giudizio per effetto dell’adempimento del Ministero. Ha tuttavia applicato il criterio della soccombenza virtuale, considerando che l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la notificazione e l’iscrizione a ruolo del ricorso. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 300,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui corrisposto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata mediante ricorso per ottemperanza comporta la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessario adottare ulteriori statuizioni esecutive.
- Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione e l’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può fondarsi sulla condotta processuale e sostanziale dell’Amministrazione e sulla verifica di quale parte avrebbe presumibilmente prevalso prima dell’adempimento sopravvenuto.
Come è indicizzato
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