Cassazione Penale, Sentenza n. 6904/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo esame sulla determinazione della pena complessiva. La decisione di merito sul proscioglimento rimane, ma la quantificazione della pena deve essere ricalcolata tenendo conto dell'accoglimento dell'appello sull'offesa satellite
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello perché, pur essendo stato prosciolto dal reato-satellite di danneggiamento per difetto di querela, non è stata rideterminata la pena complessiva inflitta in primo grado; censurate incompletezza del dispositivo rispetto alla determinazione del quantum e violazione del divieto di reformatio in peius per mancata diminuzione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione dell'imputato
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Il divieto di reformatio in peius impedisce, quando l'appello è proposto dall'imputato, di aggravare la pena o irrogarne una più grave; se l'appello dell'imputato è accolto rispetto a circostanze o a reati concorrenti (anche se unificati per continuazione), la pena complessiva deve corrispondentemente diminuire
principio della reformatio in peius (giurisprudenziale)
Il principio ha portata generale e riguarda non solo l'esito finale ma anche gli elementi del calcolo della pena: aumenti o diminuzioni per circostanze e l'aumento per il concorso di reati e per la continuazione vanno proporzionalmente adeguati quando l'appello dell'imputato ottiene accoglimento
Massime di principio
- Se l'imputato propone appello, il giudice d'appello non può aggravare la sua posizione né irrogare una sanzione più grave: qualsiasi modifica deve essere favorevole o neutra per l'imputato
- Quando l'appello dell'imputato ottiene esito favorevole su reati concorrenti o circostanze, la pena complessiva deve essere ridotta nella misura corrispondente anche se i reati erano unificati per continuazione
- Se il giudice di primo grado non ha indicato la misura delle singole pene o l'incidenza dei reati-satellite sulla pena complessiva, il giudice di legittimità, se non può operare lo scorporo, deve annullare e rinviare per nuovo esame alla corte d'appello per la corretta rideterminazione del trattamento sanzionatorio
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe chiedere espressamente la rideterminazione della pena e, se necessario, ottenere il rinvio per ricalcolo quando l'accoglimento dell'appello incide su reati concorrenti o circostanze
- La corte d'appello deve motivare e operare il calcolo della pena complessiva tenendo conto dell'effetto dell'assoluzione o proscioglimento di reati satellite, anche quando le singole componenti non siano state isolate in primo grado
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