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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Vercelli prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con il quale veniva decretato il rigetto dell’istanza ex art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 34/2020, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202100925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione del lavoro irregolare per mancanza del requisito reddituale del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Vercelli, preceduto da preavviso di rigetto, relativo alla domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. L'amministrazione aveva rilevato che il reddito imponibile del datore di lavoro era pari a 25.081 euro, inferiore alla soglia di 27.000 euro prevista per il nucleo familiare composto da più soggetti conviventi. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione, sostenendo che avrebbe dovuto essere computato anche il reddito dello zio del datore di lavoro, il quale aveva dichiarato di contribuire al sostentamento della famiglia. Ha richiamato la circolare n. 4623 del 17 novembre 2020 e un orientamento giurisprudenziale relativo al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il rigetto dell'emersione dipenda esclusivamente dal datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il possesso del reddito minimo previsto dall'art. 9 del decreto interministeriale 27 maggio 2020 costituisca un presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di emersione, in quanto idoneo a dimostrare l'effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro da parte del datore. La verifica della soglia reddituale è vincolante e non può essere superata mediante dichiarazioni generiche o documentazione non conforme ai requisiti normativi. Il reddito dello zio non poteva concorrere al raggiungimento della soglia, poiché lo zio è parente di terzo grado, mentre la disciplina consente il concorso del reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado; il calcolo dei gradi nella linea collaterale è stato effettuato ai sensi dell'art. 76 c.c. È stata inoltre respinta la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché la specifica disciplina che lo prevede riguarda la diversa procedura regolata dal d.lgs. n. 109/2012 e non è prevista dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, ed è stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il superamento sopravvenuto della soglia reddituale.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    "per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri"; "per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri"

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare attivata dal datore di lavoro e richiede il possesso dei requisiti previsti dalla normativa speciale.

  • art. 9, comma 2, decreto interministeriale 27 maggio 2020

    "Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi"

    Stabilisce le soglie reddituali del datore di lavoro e limita il concorso dei redditi dei familiari al coniuge e ai parenti entro il secondo grado; il requisito reddituale è presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda.

  • art. 76 c.c.

    "nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune e da questi discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite"

    Consente di qualificare lo zio come parente di terzo grado, escludendone il reddito dal computo rilevante ai fini dell'emersione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il diniego era preceduto dal preavviso di rigetto.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012

    "Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro [...] al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione"

    Prevede il permesso di soggiorno per attesa occupazione in una diversa procedura di emersione, senza applicazione automatica alla procedura disciplinata dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020.

  • art. 136, comma 1, d.P.R. n. 115/2002

    Consente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali che escludano il beneficio.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, il requisito reddituale minimo del datore di lavoro previsto dalla normativa attuativa costituisce presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda.
  • Ai fini del raggiungimento della soglia reddituale prevista per l'emersione del lavoro domestico, possono concorrere soltanto i redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, anche se non conviventi; il reddito di un parente di terzo grado, quale lo zio, non è computabile.
  • La verifica del requisito reddituale richiesto per l'emersione è vincolante e non può essere superata mediante dichiarazioni generiche o documentazione che non dimostri il raggiungimento della soglia prevista dalla normativa.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, in caso di rigetto dell'emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, non è estensibile alla diversa procedura disciplinata dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020 in assenza di una specifica previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di poterePartecipazione procedimentale

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