Cassazione Penale, Ordinanza n. 08922/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24 marzo 2025, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e chiedendo una rivalutazione dei fatti: in particolare contestava la ricostruzione delle false informazioni rese sulla propria competenza professionale, sulla iscrizione all'albo degli intermediatori assicurativi, dalla quale era stato radiato, e sulle ditte con cui asseriva di avere stipulato contratti che in realtà non esistevano. Il secondo motivo censurava la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e il diniego del beneficio della non menzione, ritenendo carente la giustificazione della pena irrogata e del mancato riconoscimento del beneficio nonostante la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo diretto a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, evidenziando che la sentenza impugnata aveva già indicato in modo logico e coerente gli elementi da cui desumere la consapevolezza dell'imputato di porre in essere artifizi e raggiri per ottenere denaro dalla vittima. Ha inoltre reputato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità, e che il diniego della non menzione è legittimo anche in presenza di sospensione condizionale quando, valutati gravità del fatto e criteri dell'art. 133 c.p., il giudice ritenga l'imputato non meritevole di ulteriori benefici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 2.945,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro per la graduazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione non arbitraria o illogica.
Usato come criterio per la determinazione della pena e per la valutazione della meritevolezza della non menzione, sulla base della gravità delle condotte e degli altri elementi di giudizio.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio sotto forma di censura sul vizio di motivazione, se non quando il ricorrente individui specifici travisamenti di risultanze processuali rilevanti e già valorizzate dal giudice di merito.
- La sussistenza del dolo nel delitto di truffa può essere desunta da elementi fattuali convergenti, quali false dichiarazioni sulle proprie qualifiche o sull'esistenza di rapporti o contratti vantati come reali, se tali elementi dimostrano la consapevolezza dell'agente di utilizzare artifizi o raggiri per conseguire un profitto con altrui danno.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando il percorso argomentativo è coerente con i criteri legali e non presenta profili di arbitrarietà o illogicità manifesta.
- Il diniego della non menzione è legittimo anche in presenza di sospensione condizionale della pena, purché il giudice dia conto, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., della gravità del fatto e dell'assenza di meritevolezza dell'imputato rispetto a ulteriori benefici.
Come è indicizzato
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