Cassazione Penale, Sentenza n. 20343/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Marsala del 09/06/2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Gabriele Ciulla. La revoca era stata richiesta perché, entro il quinquennio dall'irrevocabilità delle pronunce che avevano concesso la sospensione, Ciulla aveva riportato una successiva condanna a pena detentiva mediante patteggiamento (sentenza ex art. 444 c.p.p. del 9/11/2017), circostanza che, secondo il Procuratore, integrava il presupposto di cui all'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato. Ha affermato che le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) sono equiparate alle pronunce di condanna e, pertanto, costituiscono titolo idoneo per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Marsala per l'ulteriore valutazione conformemente ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora il condannato, nei termini stabiliti, commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, per cui gli venga irrogata pena detentiva
La Corte interpreta la norma nel senso che la revoca è obbligatoria (di diritto) se il condannato riceve, entro il termine previsto, una pena detentiva per reati della stessa indole; tale conseguenza opera anche quando la nuova condanna derivi da una pronuncia di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 444 c.p.p.
La pronuncia emessa a seguito di patteggiamento è considerata, ai fini dell'art. 168 c.p., equiparata a una sentenza di condanna e dunque idonea a determinare la revoca della sospensione condizionale della pena, salvo deroga espressa.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
Ai sensi di questa disposizione la sentenza di patteggiamento assume carattere di pronuncia equiparata alla condanna salvo previsione contraria; tale equiparazione giustifica l'uso della sentenza di patteggiamento come titolo per la revoca ex art. 168 c.p.
Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005 (Diop) e richiamo a giurisprudenza consolidata
La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa
La Corte richiama la consolidata pronuncia delle Sezioni Unite che ha chiarito l'equiparazione tra patteggiamento e sentenza di condanna ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. va trattata come una vera e propria sentenza di condanna ai fini dell'art. 168 c.p., quindi può determinare la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se comporta l'imposizione di pena detentiva entro il termine previsto.
- Il termine di riferimento per verificare la sussistenza del motivo di revoca è quello quinquennale dall'irrevocabilità delle pronunce che hanno concesso la sospensione; condanne sopraggiunte entro tale periodo devono essere considerate.
- La forma processuale della nuova condanna (patteggiamento vs sentenza ordinaria) non esclude l'operatività dell'art. 168 c.p.: in assenza di una norma che deroghi l'equiparazione, la revoca è obbligatoria quando ricorrono i presupposti sostanziali.
- Il Giudice dell'esecuzione deve applicare la giurisprudenza di legittimità consolidata; un mancato riconoscimento dell'equiparazione del patteggiamento alla condanna può essere annullato in sede di legittimità e comportare il rinvio per nuova decisione conforme ai principi enunciati.
- In casi analoghi il pubblico ministero può richiedere la revoca della sospensione condizionale fondandosi sulla nuova sentenza di patteggiamento; il Giudice dell'esecuzione è tenuto a valutare la sussistenza del requisito della pena detentiva e del termine quinquennale e, se presenti, a revocare il beneficio.
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