Parere n. 540/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Giovanni Errico, contro Comune di Castel San Pietro Terme, avverso provvedimento prot. n. 28259/2018 del 20 novembre 2018 concernente sanzione per opere realizzate abusivamente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale prot. n. 28259/2018 del 20 novembre 2018, concernente l’applicazione dell’oblazione per opere edilizie realizzate abusivamente, a seguito di SCIA in sanatoria.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Castel San Pietro Terme ha disposto l’applicazione dell’oblazione prevista dall’art. 17 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004, in esito alla SCIA in sanatoria presentata il 6 dicembre 2016, relativa ad alcune opere realizzate in difformità dai titoli edilizi riguardanti un fabbricato residenziale. Il ricorso contiene almeno quattro motivi, sui quali non risultano trasmesse le deduzioni del Comune né del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero aveva formulato nella relazione istruttoria del 13 febbraio 2025 una conclusione di parziale accoglimento, senza tuttavia motivarla adeguatamente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso non maturo per la decisione. Senza pronunciarsi, neppure provvisoriamente, sulle questioni di rito e di merito, ha disposto un’integrazione istruttoria. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere una relazione dettagliata sui singoli motivi di ricorso e dovrà motivare la conclusione di parziale accoglimento già formulata. Prima della trasmissione della relazione, il ricorrente dovrà riceverne comunicazione e disporre di un termine non inferiore a venti giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. La relazione integrativa dovrà essere trasmessa entro cinquanta giorni dalla comunicazione del parere. Il procedimento è stato rinviato a una successiva adunanza.
Osservazioni
Primi quattro motivi di ricorso
Non risultano agli atti le deduzioni del Comune né del Ministero sui primi quattro motivi. Il Ministero deve acquisire e rappresentare le osservazioni e controdeduzioni pertinenti, fornendo una dettagliata relazione istruttoria sui singoli motivi.
Relazione istruttoria del 13 febbraio 2025
La conclusione di parziale accoglimento contenuta nella relazione ministeriale deve essere specificamente motivata nella relazione integrativa.
Contraddittorio con il ricorrente
La relazione integrativa deve tenere conto delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente, al quale deve essere preventivamente trasmessa con assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni.
Termine per l’adempimento istruttorio
La relazione integrativa deve essere trasmessa al Consiglio di Stato entro cinquanta giorni dalla comunicazione del parere.
Ragionevole durata del procedimento
Il rispetto del termine è ritenuto indispensabile anche per prevenire l’eventuale responsabilità erariale connessa al pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 17 legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004
È indicata quale base normativa dell’oblazione applicata dal Comune in esito alla SCIA in sanatoria.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo
ragionevole durata dei processi
Secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, le tutele convenzionali, incluso il diritto alla ragionevole durata, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023
Ha affermato, in adesione al nuovo indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’applicabilità delle garanzie della Convenzione europea dei diritti dell’uomo al ricorso straordinario.
sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia
È richiamata quale precedente che ha inaugurato l’indirizzo interpretativo sull’applicabilità delle tutele convenzionali, in particolare della ragionevole durata, al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Quando il fascicolo di un ricorso straordinario non contiene le deduzioni dell’amministrazione sui motivi di ricorso, il Consiglio di Stato può disporre un’integrazione istruttoria prima di assumere qualsiasi decisione di rito o di merito.
- Una relazione istruttoria ministeriale che prospetti il parziale accoglimento del ricorso deve motivare specificamente tale conclusione, con riferimento ai singoli motivi dedotti.
- Nell’ambito dell’istruttoria relativa a un ricorso straordinario, le osservazioni della parte ricorrente devono essere acquisite prima della trasmissione della relazione integrativa, mediante assegnazione di un termine non inferiore a venti giorni.
- Le esigenze di ragionevole durata previste dall’art. 6 CEDU si applicano anche al procedimento relativo al ricorso straordinario; il rispetto dei termini istruttori può essere necessario per evitare conseguenze risarcitorie o indennitarie a carico dell’erario.
Ricorso straordinario relativo all’oblazione edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Comune di Castel San Pietro Terme per l’annullamento del provvedimento prot. n. 28259/2018 del 20 novembre 2018. L’atto comunale concerne l’applicazione dell’oblazione prevista dall’art. 17 della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004, a seguito di una SCIA in sanatoria relativa a opere realizzate in difformità dai titoli edilizi di un fabbricato residenziale.
Fatti e richiesta del ricorrente
La SCIA in sanatoria era stata presentata il 6 dicembre 2016. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento comunale che ha disposto l’applicazione dell’oblazione. Il ricorso è stato trasmesso al Consiglio di Stato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con relazione istruttoria del 13 febbraio 2025, nella quale era stata prospettata una conclusione di parziale accoglimento.
Valutazione sull’istruttoria
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. In particolare, non risultavano trasmesse le deduzioni del Comune né quelle del Ministero in relazione ai primi quattro motivi di ricorso. Tale incompletezza impediva di esaminare compiutamente le questioni prospettate.
Il Consiglio di Stato non ha quindi assunto alcuna decisione sulle questioni di rito o di merito e ha disposto i seguenti adempimenti:
- trasmissione di una relazione istruttoria dettagliata sui singoli motivi di ricorso;
- motivazione specifica della conclusione di parziale accoglimento contenuta nella relazione ministeriale del 13 febbraio 2025;
- preventiva trasmissione della relazione al ricorrente;
- assegnazione al ricorrente di un termine non inferiore a venti giorni per osservazioni e controdeduzioni;
- trasmissione della relazione integrativa entro cinquanta giorni dalla comunicazione del parere.
Ragionevole durata del procedimento
La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia. Secondo tale indirizzo, le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi sancita dall’art. 6 CEDU, sono applicabili anche al ricorso straordinario.
Il rispetto del termine assegnato è stato ritenuto indispensabile per prevenire l’eventuale lesione dell’interesse erariale derivante dal pagamento di un indennizzo per la ritardata definizione del ricorso.
Dispositivo e rinvio
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori indicati, ha incaricato la Segreteria di comunicare il parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle parti, e ha rinviato l’esame a una successiva adunanza da fissarsi dal Presidente della Sezione. Ogni decisione in rito e nel merito è rimasta impregiudicata.
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