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Sentenza

Sentenza del 12/09/2023 n. 26394 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha contestato l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie delle azioni ENI possedute dalla società per l'anno d'imposta 2007, ritenendo che tale classificazione fosse fittizia e finalizzata ad usufruire indebitamente del regime di participation exemption (art. 87 D.P.R. n. 917/1986). L'Amministrazione ha basato il proprio accertamento su una serie di elementi (tempi di acquisto nel 2005, cessione di opzioni call nel 2006, prevedibile esercizio dell'opzione e successiva vendita delle azioni in contesto di aumento del prezzo) che, a suo avviso, dimostravano l'intento speculativo e non l'investimento durevole richiesto per l'iscrizione come immobilizzazione.

La decisione

Il ricorso della società è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. Le corti di merito (CTP e CTR) avevano già ritenuto l'operazione elusiva e rideterminato solo parzialmente la sanzione in primo grado; la CTP in appello aveva poi rigettato i motivi contrari. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i sei motivi di ricorso, confermando che i fatti noti, presi nel loro insieme, erano gravidi di indicazioni precise e concordanti tali da permettere la deduzione probabile della volontà degli amministratori di non effettuare un investimento durevole e quindi l'indebita applicazione della PEX. La società è condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 87

    Regime di participation exemption: esenzione parziale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni a condizione di possesso continuativo (almeno 18 mesi) e classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; l'esenzione richiede che l'investimento sia durevole e non meramente speculativo.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis

    Norma anti-elusiva che consente all'Amministrazione di contestare operazioni prive di sostanza economica e finalizzate a ottenere indebitamente vantaggi fiscali; applicata nel caso per qualificare l'operazione come elusiva.

  • Codice Civile, art. 2424-bis

    Definisce le immobilizzazioni finanziarie come elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente; la corretta iscrizione dipende dalla volontà degli organi amministrativi e dalla reale destinazione durevole dell'investimento.

  • Codice Civile, art. 2729

    Principi sulle presunzioni semplici: le inferenze probatorie basate su fatti noti devono possedere gravità, precisione e concordanza; la Corte ha ritenuto che tali requisiti sussistessero nel caso concreto anche se alcuni elementi erano successivi alla redazione del bilancio.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 1

    Norma relativa all'esimente o riduzione delle sanzioni; la società aveva chiesto annullamento/sconto delle sanzioni; i giudici hanno ritenuto la richiesta inammissibile come nuova domanda e comunque infondata nel merito per la natura elusiva dell'iscrizione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 1

    Norma processuale in materia tributaria citata nella discussione sull'ammissibilità della domanda di annullamento delle sanzioni; la CTR l'ha considerata inammissibile come domanda nuova ma l'ha comunque ritenuta comunque infondata nel merito.

  • Principio contabile OIC n. 20

    Indica che le immobilizzazioni finanziarie sono titoli destinati per decisione degli organi amministrativi ad investimento durevole; la mancata motivazione sulla destinazione durevole nella nota integrativa è stata valutata negativamente dai giudici.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma relativa al contributo unificato che la Corte ha rilevato come dovuto dalla ricorrente per il grado di impugnazione (annotazione processuale finale).

Massime di principio

  • La classificazione di titoli come "immobilizzazioni finanziarie" dipende dalla concreta destinazione "durevole" decisa dagli organi amministrativi; tale volontà può essere desunta anche da elementi successivi alla chiusura del bilancio se tali elementi, nel loro insieme, sono gravi, precisi e concordanti.
  • Per poter beneficiare della participation exemption (PEX) è necessario non solo il possesso per il periodo richiesto ma anche che l'investimento non abbia carattere meramente speculativo; operazioni che prevedono strumenti (es. cessione di opzioni call) funzionali a un'immediata dismissione possono compromettere il requisito della durevolezza.
  • L'accertamento di elusività richiede una valutazione complessiva della sequenza temporale e della natura degli atti economici: la vicinanza temporale tra acquisto, manovre intermedie (opzioni) e vendita è indizio rilevante di scopo speculativo.
  • Le presunzioni semplici sono ammissibili in sede di merito purché gli indizi siano "gravi, precisi e concordanti"; in Cassazione è difficile ottenere la riforma se la motivazione di merito espone in modo coerente tali indizi senza errori logici manifesta.
  • Se si intende strutturare operazioni che potrebbero essere interpretate come aggressive fiscalmente, è fondamentale documentare in bilancio e nella nota integrativa le ragioni economiche e la decisione degli amministratori a favore della durevolezza dell'investimento (delibere, piani strategici, motivazioni economiche oggettive).
  • Le richieste di esclusione o riduzione delle sanzioni (es. art. 6 D.Lgs. 472/1997) devono essere formulate tempestivamente e non costituire "domande nuove" in appello se non adeguatamente già dedotte in primo grado; comunque la meritevolezza dell'esimente sarà valutata insieme alla fondatezza dell'accertamento sostanziale.

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