Sentenza n. 2567/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 500,00 a titolo di bonus Carta del Docente per l’anno scolastico 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Gela n. 321/2024, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di € 500,00 relativi al bonus Carta del Docente previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. La sentenza ordinaria era passata in giudicato il 23 ottobre 2025 ed era stata notificata all’amministrazione il 5 febbraio 2025. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma senza dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma riconosciuta, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con assegnazione di un ulteriore termine di sessanta giorni per gli atti esecutivi. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano l’azione di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo per assicurare l’attuazione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, prima della proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione di un compenso ulteriore per il commissario ad acta.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, richiamato per la disciplina del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione sia rimasta inadempiente.
- La proponibilità dell’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio e l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione entro un termine e può disporre sin d’ora l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
- Nell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere incaricato senza ulteriore compenso, applicando analogicamente la regola dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
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