Cassazione Civile, Sentenza n. 26164/2020 del 17/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti deducevano la nullità del procedimento e/o della sentenza per violazione degli artt. 325, 327, 333 e 334 c.p.c., sostenendo in particolare l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate per essere stato proposto oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Nel merito la questione riguardava più ordinanze-ingiunzione (n. 61.373/2011, n. 61.376/2011, n. 61.379/2011) relative a distinti rapporti di lavoro, con la tesi dei ricorrenti che, essendo cause autonome riunite, ciascuna dava luogo a un autonomo termine di impugnazione, e dunque l'appello incidentale tardivo non poteva essere ammesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo tardivo l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate e dichiarandolo inammissibile. In conseguenza ha cassato la sentenza di appello nella parte riguardante il motivo accolto; ha assorbito i secondi e terzi motivi del ricorso principale; ha rigettato il ricorso incidentale avanzato dall'Amministrazione; ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Inoltre la Corte ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 98/2015, che ha inciso sull'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 53 d.lgs. n. 165/2001.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
artt. 325, 327, 333, 334, 360 (nn. 3, 4, 5)
La Corte ha applicato il principio secondo cui, in caso di distinte cause riunite e decise con unica sentenza, ciascuna parte ha un autonomo diritto di impugnazione: le impugnazioni devono essere proposte nei termini per ciascun autonomo capo (artt. 325 e 327) e non è ammissibile un'appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 334 quando si tratti di distinti rapporti riuniti; l'inammissibilità per decorso dei termini e' rilevabile d'ufficio (art. 360, nn. 3 e 4 e, quanto a omesso esame, n.5).
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
art. 53, commi 9, 11-15 (in particolare comma 15)
La Corte ha rilevato che la questione relativa alla sovrapposizione sanzionatoria tra omissione di autorizzazione e omissione di comunicazione è stata influenzata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15 (Corte cost. n. 98/2015), che ha escluso la sanzione automatica per la sola omissione di comunicazione ove questa sia meramente strumentale rispetto all'obbligo sostanziale.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata in relazione ai principi che governano la materia delle sanzioni amministrative, in particolare riguardo alla determinazione e alla prescrizione delle stesse; il motivo relativo alla consumazione del termine per l'esercizio del potere sanzionatorio è stato comunque assorbito dalla decisione sul profilo processuale.
Legge 6 novembre 2012, n. 190
Citando le modifiche normative introdotte per la prevenzione della corruzione, la Corte ha considerato tali interventi nel valutare la ragionevolezza e la graduazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 53 d.lgs. n.165/2001, come poi interpretato anche dalla Corte costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 15, d.lgs. n.165/2001 nella parte in cui prevedeva la sanzione automatica per la sola omissione della comunicazione, ritenendo la previsione non proporzionata e in contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater (introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1)
La Corte ha seguito l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui le amministrazioni pubbliche non sono tenute al versamento del contributo unificato; pertanto non opera il raddoppio del contributo previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. n. 24902 del 2008; Cass. n. 27616 del 2019; S.U. n. 9938 del 2014
La Corte ha richiamato precedenti secondo cui, in giudizi riuniti concernenti distinti rapporti, l'interesse all'impugnazione è autonomo per ciascun rapporto e pertanto le regole relative all'appello incidentale vanno interpretate in funzione dell'autonomia dei capi di decisione.
Massime di principio
- Se in un unico processo sono state decise più cause autonome (es. più ordinanze-ingiunzione relative a diversi rapporti), ciascuna dà origine a un autonomo termine di impugnazione: chi intende appellare deve farlo tempestivamente per il singolo capo, non potendosi poi sanare con un appello incidentale tardivo.
- L'appello incidentale tardivo (art. 334 c.p.c.) non e' ammesso quando i capi della sentenza riguardano distinti rapporti autonomi: in tali ipotesi occorre proporre appello nei termini ordinari o si perde il diritto di impugnare.
- L'inammissibilità per decorso dei termini e' rilevabile d'ufficio e configura un vizio insanabile dell'impugnazione.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme sanzionatorie (es. Corte cost. n. 98/2015 su art. 53, comma 15 d.lgs. 165/2001) può incidere sulla legittimità dell'applicazione delle sanzioni amministrative e impedire la sovrapposizione automatica di sanzioni diverse.
- Nelle controversie contro l'Amministrazione finanziaria è fondamentale documentare e dimostrare la natura autonoma dei singoli rapporti oggetto di accertamento, nonché la tempestività delle impugnazioni; in caso di difficoltà procedurali rilevanti conviene eccepire immediatamente l'inammissibilità delle impugnazioni avversarie proposte oltre termine.
- Le spese processuali possono essere compensate in presenza di questioni processuali di particolare complessità o novità giuridica; le pubbliche amministrazioni non versano il contributo unificato, con implicazioni sul raddoppio del contributo.
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