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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04780/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Giudice di Pace di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati, provveda a verificare in concreto la traduzione del provvedimento, l'effettivo assolvimento dell'obbligo informativo e gli effetti della domanda di protezione internazionale, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino bengalese, sbarcato nel porto di Salerno, aveva impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore, deducendo: (1) l'illegittimità della traduzione del provvedimento in lingua inglese, senza verifica concreta della conoscenza di tale lingua e senza considerare che nel foglio notizie non era stata indicata alcuna lingua preferita; (2) la violazione della disciplina sulla protezione internazionale, sostenendo che la domanda potesse essere presentata anche successivamente e che non fosse inammissibile; (3) l'erronea esclusione dell'effetto sospensivo automatico conseguente alla domanda di protezione internazionale; (4) l'omessa verifica dell'effettivo adempimento degli obblighi informativi dell'amministrazione sulle procedure di asilo, anche alla luce dell'assenza di verbalizzazione nel foglio notizie. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo: ha affermato che la traduzione in lingua veicolare richiede una verifica concreta della conoscenza della lingua da parte del destinatario; che l'obbligo informativo ex art. 10-ter T.U. immigrazione deve essere completo ed effettivo e la sua violazione comporta nullità; e che la presentazione dell'istanza di protezione internazionale, anche successiva al decreto, è ammissibile e sospende l'efficacia del provvedimento espulsivo, senza che possa qualificarsi come strumentale o dilatoria in sé.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998

    "Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"

    La traduzione in lingua veicolare è legittima solo se l'amministrazione dimostra l'impossibilità concreta di tradurre nella lingua conosciuta dallo straniero e, in ogni caso, il giudice deve verificare in concreto la conoscenza della lingua da parte del destinatario.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel primo motivo come parametro di difesa, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo.

  • art. 29 d.lgs. 25/2008

    Richiamato per sostenere che l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale è prevista solo in casi tassativi.

  • art. 29-bis d.lgs. 25/2008

    Richiamato per sostenere che la domanda di protezione internazionale non può essere dichiarata inammissibile al di fuori delle ipotesi tipiche.

  • art. 10-bis, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente per affermare che la domanda di protezione internazionale determinerebbe automaticamente la sospensione dell'efficacia del provvedimento espulsivo.

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    Impone un obbligo informativo specifico, completo ed effettivo, sulle procedure di protezione internazionale; il suo mancato assolvimento, se provato o non confutato dall'amministrazione, comporta nullità del respingimento o del trattenimento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Usato come parametro dei vizi denunciati in cassazione per violazione di legge, nullità del procedimento e omesso esame di fatti decisivi.

  • Direttiva 2013/32/UE, art. 8

    Richiamata in relazione all'obbligo di informazione sulle procedure di protezione internazionale, da rendere in modo comprensibile ed effettivo.

Massime di principio

  • Quando la legge impone la comunicazione di un provvedimento a uno straniero con traduzione in lingua conosciuta, l'uso di una lingua veicolare è legittimo solo se l'amministrazione dimostra l'impossibilità concreta di tradurre nella lingua effettivamente conosciuta dal destinatario; il giudice deve verificare in concreto tale conoscenza sulla base degli elementi istruttori.
  • Nel giudizio sull'impugnazione di un decreto di respingimento o espulsione, l'amministrazione ha l'onere di provare la corretta informazione del destinatario sulle procedure di protezione internazionale, e il mero richiamo formale a un'informativa generica non basta se mancano elementi su tempi, modalità, lingua e presenza di interprete o mediatore.
  • L'obbligo di informativa in materia di asilo deve essere completo ed effettivo: la volontà del migrante di chiedere protezione internazionale non può essere valutata come rinuncia o come dichiarazione definitiva se non risulta che sia stata preventivamente informata in modo comprensibile e adeguato.
  • La presentazione della domanda di protezione internazionale, anche se successiva all'adozione del decreto di respingimento o espulsione, non rende nullo il decreto già emesso, ma ne sospende l'efficacia fino alla definizione della procedura.
  • Non è corretta la qualificazione automaticamente strumentale o dilatoria della domanda di protezione internazionale solo perché proposta dopo l'adozione del provvedimento espulsivo; il giudice deve verificare il quadro normativo e gli effetti sospensivi previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileImmobiliareInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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