Ordinanza n. 268/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Liceo Statale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, recante l’esito degli esami preliminari per l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2025/2026, adottato in data 20 maggio 2026 dalla Commissione degli esami preliminari (verbale -OMISSIS-dello scrutinio finale) e comunicato in pari data, con cui la-OMISSIS- -OMISSIS- è stata dichiarata “-OMISSIS-” all’esame di Stato in qualità di candidata esterna, con contestuale diniego di idoneità sia per il quarto che per il quinto anno scolastico; - del verbale della Commissione degli esami preliminari e di ogni atto e giudizio valutativo, anche per singola disciplina, ad esso presupposto o connesso, ed in particolare dei verbali delle prove scritte -OMISSIS-(Italiano), -OMISSIS- (Matematica), -OMISSIS- (Inglese), -OMISSIS-(Diritto ed Economia Politica), -OMISSIS- (Scienze Umane),-OMISSIS- (Spagnolo), -OMISSIS-Correzione elaborati), e dei singoli verbali delle prove orali del 18 e 19 maggio 2026, allo stato non conosciuti nella loro interezza e comunque impugnati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non compiutamente conosciuto, che risulti lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito degli esami preliminari per l’ammissione agli esami di Stato, con dichiarazione di non idoneità per il quarto e il quinto anno scolastico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esito degli esami preliminari sostenuti presso un liceo statale per l’ammissione agli esami di Stato come candidata esterna, deducendo l’illegittima composizione della Commissione e irregolarità nella verbalizzazione delle prove scritte, nella correzione degli elaborati e nelle prove orali. Ha inoltre contestato la valutazione relativa alla prova di storia. La ricorrente era stata ammessa con riserva all’esame di maturità mediante decreto cautelare monocratico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Quanto alla composizione della Commissione, l’Amministrazione ha depositato i decreti di surroga dei componenti, ritenuti idonei a superare, allo stato degli atti, la contestazione. Le irregolarità di verbalizzazione, a un sommario esame proprio della fase cautelare, sono apparse riconducibili a errori materiali non idonei a inficiare la validità delle prove. Anche l’eventuale accoglimento della censura relativa alla prova di storia non avrebbe potuto modificare l’esito complessivo dell’esame. Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente, ammessa con riserva, ha conseguito un punteggio complessivo non indicato nel testo per ragioni di oscuramento; ha richiamato il principio secondo cui il superamento dell’esame svolto previa ammissione cautelare può assorbire la precedente mancata ammissione solo quando la commissione abbia espresso un giudizio globale positivo sulla preparazione e maturità del candidato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l’assenza di profili di fondatezza necessari alla concessione della misura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la contestazione della composizione di una commissione d’esame non presenta un adeguato fumus boni iuris quando l’amministrazione produca i decreti di surroga dei componenti contestati.
- Irregolarità meramente materiali nella verbalizzazione delle prove, se non incidono sulla validità sostanziale della prova né sull’attendibilità del giudizio valutativo, non giustificano la sospensione dell’esito d’esame nella fase cautelare.
- Una censura relativa a una singola prova non può fondare la tutela cautelare quando, anche ove accolta, non sarebbe idonea a ribaltare l’esito complessivo dell’esame.
- Il superamento dell’esame di Stato sostenuto dopo ammissione cautelare con riserva può assorbire la precedente valutazione negativa soltanto se la commissione d’esame ha espresso un giudizio globale positivo sulla preparazione e sulla maturità del candidato.
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