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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27307/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale che ha respinto la domanda di annullamento dell'ordine di demolizione disposto con una sentenza di condanna per abuso edilizio. Deduce, da un lato, la violazione dell'art. 670 c.p.p. perché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare la non esecutività del titolo per omessa notifica dell'estratto contumaciale, trattandosi di nullità/inesistenza del titolo esecutivo e non di mera restituzione in termini; dall'altro, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice avrebbe arbitrariamente riqualificato la domanda come richiesta di remissione in termini ex art. 175 c.p.p., senza affrontare la questione principale della validità del titolo. Nel corso del giudizio si richiama anche che la ricorrente era stata condannata nel 1995 per la realizzazione abusiva di un manufatto, con ordine di demolizione, e che aveva appreso della condanna solo nel 2003 a seguito di una nuova ingiunzione a demolire, presentando allora istanza di rimessione in termini alla Corte d'appello, poi rigettata per tardività e per ritenuta regolare notifica dell'estratto contumaciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che la precedente ordinanza della Corte d'appello di Palermo dell'11 marzo 2004, che aveva già rigettato la richiesta di restituzione in termini affermando la regolare notifica dell'estratto contumaciale e la tardività dell'istanza, non era mai stata impugnata; pertanto quella statuizione, sia pure eventualmente errata, non poteva più essere rimessa in discussione in sede esecutiva. Di conseguenza, il Tribunale aveva correttamente fatto riferimento a quell'ordinanza nel respingere l'istanza. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza e alla corretta formazione del titolo esecutivo; nel caso concreto la Corte osserva che la questione non poteva più essere riproposta in esecuzione perché già definita con ordinanza non impugnata.

  • art. 175 c.p.p.

    istituto della restituzione in termini, che presuppone la rituale formazione del titolo esecutivo e la mancata conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

  • art. 548 c.p.p.

    richiamato in relazione alla notificazione dell'avviso di deposito/estratto della sentenza, la cui omissione era dedotta come vizio della formazione del titolo.

  • art. 178 c.p.p.

    evocato dalla ricorrente per qualificare la dedotta nullità come incidente sulla formazione del titolo esecutivo.

  • art. 163 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo arbitraria la riqualificazione della domanda.

  • art. 1 c.p.p.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione dei principi civilistici nel processo penale.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 42 Cost.

    richiamato dalla difesa per evidenziare l'incidenza dell'ordine di demolizione sul diritto di proprietà.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017

    menzionato per giustificare l'aumento, oltre il massimo edittale, della somma dovuta ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La questione relativa alla validità o formazione del titolo esecutivo non può essere riproposta in sede esecutiva quando sia già intervenuta una decisione del giudice competente che l'abbia affrontata e tale decisione non sia stata impugnata.
  • La restituzione in termini presuppone un titolo esecutivo ritualmente formato ma non conosciuto dall'interessato; se la doglianza riguarda invece la formazione del titolo, il thema decidendum è diverso e non può essere confuso con la mera remissione in termini.
  • Il giudice dell'esecuzione può richiamare e valorizzare una precedente ordinanza irrevocata che abbia già escluso il vizio dedotto, anche se la parte lo ripropone sotto diversa qualificazione giuridica.
  • L'omessa impugnazione della decisione che abbia accertato la regolare notificazione dell'estratto contumaciale preclude la successiva contestazione di quel medesimo presupposto in sede esecutiva.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, aumentabile nei limiti di legge.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
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IstitutiNullità processuale

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