Cassazione Civile, Sentenza n. 25745/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, sostenendo che la sentenza d'appello lo aveva ritenuto responsabile per il debito tributario della Eurocantieri s.r.l. in violazione del principio di personalizzazione delle sanzioni tributarie e senza accertare l'elemento psicologico (dolo/colpa) necessario. Inoltre evidenziava che l'avviso di accertamento non era stato notificato alla società, precludendo alla stessa il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché il vizio denunciato (omesso esame di fatto decisivo) è pertinente solo a fatti storici e specifici e non a questioni interpretative o deduzioni difensive come quelle sollevate dal ricorrente. Ha quindi rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente come socio di fatto. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Norme richiamate
Massime giurisprudenziali (Cassazione)
Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., ord., 18 ottobre 2018, n. 26305
Tali pronunce sono richiamate per affermare che il vizio 'omesso esame di fatto decisivo' si riferisce a un preciso fatto o circostanza storico-naturalistica e non si estende a questioni interpretative o a semplici deduzioni difensive
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8-bis)
Normativa richiamata in relazione alle modalità della pubblica udienza (consentendo lo svolgimento nelle forme previste dal decreto/legge e dalla legge di conversione), ossia disposizioni emergenziali sulle udienze
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo le previsioni dell'art.13
Principio di personalizzazione delle sanzioni tributarie
Principio richiamato dal ricorrente secondo cui non si può imputare responsabilità personale senza accertare l'elemento soggettivo; tuttavia la Corte non ha ritenuto che la questione sia stata prospettata come fatto storico decisivo rilevante ai fini della censura
Massime di principio
- Il motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo è strettamente limitato ai fatti storico-naturalistici ben individuati e non può essere utilizzato per censurare valutazioni interpretative o deduzioni giuridiche del giudice di merito
- Se la legittimità dell'avviso di accertamento è stata già confermata in sede giurisdizionale, il relativo contenuto preclusivo può limitare la possibilità di rimettere in discussione l'esistenza della pretesa erariale con impugnazioni successive
- Per affermare la responsabilità personale (es. socio di fatto) per debiti tributari sociali è necessario fornire prove concrete sia della posizione di fatto (ruolo e poteri) sia dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), e tali aspetti vanno dedotti come fatti specifici e dimostrabili
- In sede di Cassazione, le censure devono essere formulate in termini tali da ricadere nelle fattispecie ammesse dalla funzione nomofilattica: questioni di diritto e omessi esami di fatti specifici, non generiche richieste di riesame probatorio o interpretativo
- Le spese seguono la soccombenza; il ricorrente può essere condannato a rifondere le spese di legittimità e a ulteriori contributi unificati secondo le norme vigenti (d.P.R. n.115/2002)
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