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Sentenza

Sentenza n. 305/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) la deliberazione del Consiglio comunale n. -OMISSIS-, pubblicata all'albo pretorio on-line il -OMISSIS-, avente ad oggetto “Acquisizione per accessione al patrimonio Ente del chiosco realizzato sull'area sita in Via -OMISSIS-”; 2) la comunicazione di avvio del procedimento del Comune di -OMISSIS- del 11 maggio 2026, a firma del -OMISSIS-, recante contestualmente: a) la diffida alla restituzione dell'area e del chiosco entro 30 giorni (e dunque entro 11 giugno 2026); b) la richiesta di pagamento di Euro 27.406,90; c) avviso della facoltà di presentare memorie e osservazioni entro il medesimo termine di 30 giorni; 3) ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso qualsivoglia ulteriore provvedimento adottato dal Comune di -OMISSIS-, in esecuzione dei sopra indicati atti, ivi inclusi gli atti della procedura di evidenza pubblica menzionati nella delibera C.C. n. -OMISSIS- ove adottati;

Giustizia amministrativa202600168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare di acquisizione per accessione al patrimonio comunale del chiosco realizzato su area pubblica, nonché comunicazione di avvio del procedimento contenente diffida al rilascio e richiesta di pagamento di euro 27.406,90

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la deliberazione consiliare con cui il Comune, ritenendo scaduta la concessione dell’area e abusiva la successiva occupazione, aveva dichiarato l’interesse pubblico al mantenimento del chiosco e ne aveva disposto l’acquisizione per accessione al patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 934 c.c., demandando inoltre l’iscrizione del bene nello stato patrimoniale, la trascrizione e voltura e l’avvio di una gara per la successiva concessione dell’area e del chiosco, senza prevedere un indennizzo. Erano dedotti: violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, errore di fatto e di diritto, violazione dell’art. 1 l. 241/1990, dell’art. 934 c.c. e del regolamento comunale sugli interventi su aree pubbliche; violazione dell’art. 934 c.c. sotto ulteriore profilo; violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento; violazione degli artt. 934 e 936 c.c., del principio di indennizzo, dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU e degli artt. 3 e 42 Cost., nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; era stata altresì formulata un’istanza istruttoria per l’acquisizione degli atti del procedimento, inclusa la perizia di stima e gli eventuali atti della gara. Il ricorrente aveva inoltre contestato la comunicazione di avvio, che conteneva la diffida alla restituzione dell’area e del chiosco e la richiesta di pagamento di canoni e indennità di occupazione sine titulo.

La decisione

Il Comune ha depositato una successiva deliberazione consiliare con cui ha annullato in autotutela il provvedimento di acquisizione impugnato. Alla camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR, rilevato il sopravvenuto difetto di interesse derivante dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, ha dichiarato il ricorso improcedibile senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Le spese sono state compensate, con obbligo del Comune di rimborsare al ricorrente il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Verbalizzato il preavviso di cui all'art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza breve, una volta verificata la completezza del contraddittorio e sentite le parti.

  • art. 934 c.c.

    acquisizione per accessione al patrimonio indisponibile del Comune

    Era la base civilistica indicata dal Comune per l’acquisizione del chiosco, ma la sentenza non ne esamina la legittimità perché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    violazione delle garanzie partecipative

    La loro violazione era dedotta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990

    Il difetto di motivazione era dedotto quale vizio dell’atto impugnato, senza pronuncia di merito.

  • art. 936 c.c.

    violazione ed errata applicazione degli artt. 934 e 936 c.c.

    La disposizione era invocata dal ricorrente in relazione al regime delle opere eseguite da un terzo e al preteso obbligo di indennizzo; la questione non è stata decisa.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    violazione dell'art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Era richiamato a tutela della posizione patrimoniale del ricorrente, ma il giudice non ha esaminato il motivo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003 quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • La definizione del giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. è possibile quando, previo avviso alle parti e sentite le loro difese, la causa è matura per la decisione e la sopravvenuta carenza di interesse rende non necessario l’esame del merito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse conseguente all’autotutela dell’amministrazione, le spese possono essere compensate, fermo restando il rimborso del contributo unificato a favore del ricorrente secondo quanto disposto dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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