Cassazione Civile, Ordinanza n. 20339/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente dipendente dell'INPS aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità di prima sistemazione prevista dall'art. 66 del CCNL 1.8.2006 in relazione a due trasferimenti disposti dall'ente, prima da Roma a Bologna e poi da Bologna a Catanzaro. L'INPS aveva inizialmente erogato l'indennità e poi l'aveva sospesa, sostenendo di aver verificato successivamente che l'art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011 avrebbe soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla l. n. 836/1973, applicabile anche al personale del parastato. La Corte d'appello aveva accolto la domanda del lavoratore, ritenendo che quella disposizione non si applicasse ai dipendenti dell'INPS e che comunque non avesse soppresso l'indennità. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, dell'art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 20 e 66 del CCNL, sostenendo: che l'indennità non era prevista nei contratti individuali di incarico; che non fosse cumulabile con l'incentivo alla mobilità; e che la norma del 2011 dovesse applicarsi anche ai rapporti di lavoro dell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito favorevole al lavoratore. Ha affermato che l'indennità di prima sistemazione è prevista dal CCNL di comparto e che il contratto individuale è integrato dal contratto collettivo, con il limite inderogabile della disciplina collettiva più favorevole rispetto a trattamenti deteriore. Ha inoltre escluso l'incompatibilità tra indennità di prima sistemazione e incentivo alla mobilità, trattandosi di emolumenti diversi e funzionali a disagi diversi. Soprattutto, ha ritenuto che l'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011 si riferisse ai dipendenti statali e non al personale dell'INPS, in base alla struttura complessiva della disposizione, alla sua collocazione nell'art. 4, alla distinzione tra commi riferiti ai Ministeri e commi riferiti agli enti previdenziali, e al fatto che la disciplina della l. n. 836/1973 non fosse direttamente applicabile agli enti diversi dallo Stato se non richiamata. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 66 CCNL 1.8.2006
prevede l'indennità di prima sistemazione per i trasferimenti d'ufficio; la sua applicazione non dipende dalla menzione nel contratto individuale, che è integrato dal CCNL.
art. 4, comma 44, l. n. 183/2011
non si applica ai rapporti di lavoro dell'INPS, ma riguarda la disciplina dei dipendenti statali; non ha soppresso l'indennità per il personale dell'ente previdenziale.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esito.
art. 20 CCNL EPNE area VI 1.8.2006
richiamato nel ricorso tra le norme collettive invocate.
art. 74 CCNL
disciplina incentivi alla mobilità territoriale, distinti dall'indennità di prima sistemazione e non sostitutivi di questa.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
la pubblica amministrazione deve applicare il contratto collettivo a tutti i dipendenti senza discriminazioni.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
il contratto individuale non può validamente prevedere un trattamento economico diverso e deteriore rispetto al contratto collettivo.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
con la contrattualizzazione del pubblico impiego cessano gli effetti delle disposizioni speciali previgenti non richiamate dalla contrattazione collettiva.
art. 21 l. n. 836/1973
non era direttamente applicabile al personale di amministrazioni diverse da quella statale; per gli altri enti valeva solo come parametro esterno di commisurazione, ove richiamato.
art. 26 l. n. 836/1973
confermava che il trattamento dei dipendenti statali costituiva parametro esterno per enti diversi dallo Stato.
art. 101, comma 2, Cost.
richiamato per ribadire che il giudice è soggetto alla legge e non può fare interpretazioni "creative" sganciate dal testo normativo.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 6 CEDU, senza incidenza sulla decisione finale.
art. 6 CEDU
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 111 Cost., senza autonoma rilevanza decisoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come base del procedimento camerale con memoria depositata nel termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha fondato l'atto conclusivo della Corte sulla sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il contratto individuale di lavoro o di conferimento dell'incarico è integrato dal contratto collettivo e non può derogare in peius al trattamento economico collettivo applicabile.
- L'assenza di una specifica clausola nel contratto individuale non esclude il diritto a un emolumento previsto dal CCNL, quando la disciplina collettiva sia applicabile al rapporto.
- Emolumenti previsti da disposizioni diverse del contratto collettivo e destinati a compensare disagi differenti non sono, di regola, tra loro alternativi o compensativi, salvo una chiara previsione in tal senso.
- L'interpretazione di una norma deve muovere dalla sua collocazione sistematica e dal testo complessivo della disposizione; il riferimento a una categoria soggettiva in una parte della norma non può essere esteso oltre il suo ambito testuale e sistematico.
- Le disposizioni speciali previgenti del pubblico impiego non continuano a produrre effetti nei confronti di enti diversi dallo Stato se non siano state espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva o da una disciplina successiva applicabile.
- Nel rapporto di lavoro pubblico, la qualificazione del trasferimento come d'ufficio o a domanda dipende dalla concreta causa del trasferimento e non da una mera qualificazione concordata dalle parti.
- L'indicazione di un obiettivo generale di risparmio di spesa per un settore amministrativo non comporta automaticamente l'estensione di specifiche misure soppressive previste per un diverso settore dell'amministrazione.
- In sede di legittimità, quando il ricorso è infondato ma la questione presenta obiettiva complessità e mancano precedenti specifici, la Corte può compensare le spese di lite.
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