Sentenza n. 5356/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e Prestazionale e di tutti gli allegati, relativi alla “Procedura aperta per l'affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione, in regime di full service, degli autobus aziendali” (ID: 07/2026PA), indetta da AIR Campania S.p.A. e pubblicata in data 21.01.2026, con specifico riferimento al Lotto 1 (ma da valersi anche per il Lotto 2) (CIG: BA0972C4CA), e in particolare: A) del Disciplinare di gara, nella parte in cui all’art. 9 (“Clausola sociale, requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione”) prevede, quale requisito di esecuzione per il solo Lotto 1, la “Disponibilità di un locale idoneo a essere attrezzato a uso officina (corredato di tutta la documentazione prevista dalla Normativa vigente) a una distanza massima di 15 km dalla sede del deposito aziendale di Castel San Giorgio sita in Via Paterno 15”; del Capitolato Tecnico e Prestazionale, nella parte in cui all’art. 4.2 (“Luoghi, orario e modalità di effettuazione dei lavori”) prevede che “Riguardo al deposito di Castel San Giorgio, si specifica che esso è sprovvisto di idonea area da adibire ad uso officina, ed è, quindi, richiesto all'Operatore economico aggiudicatario del Lotto N°1 di dotarsi di locale idoneo ad essere attrezzato a uso officina (corredato di tutta la documentazione prevista dalla Normativa vigente) ad una distanza massima di 15 km dalla sede sita in Via Paterno 15 - Castel San Giorgio (SA)”; B) del Disciplinare di gara nella parte in cui all’art. 6.4, rubricato “Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”, prevede all’ultimo periodo denominato “Requisiti di capacità tecnico-professionale” che “il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire; nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale che risulti lesivo degli interessi della società ricorrente, nonché per la conseguente declaratoria di illegittimità e nullità delle clausole suindicate, con conseguente loro disapplicazione; nonché, in via del tutto subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara, con conseguente obbligo per la Stazione Appaltante di riedizione della stessa in conformità ai principi di legge; per quanto riguarda il primo, il secondo e il terzo ricorso per motivi aggiunti: i) della deliberazione dell’Amministratore Unico di AIR Campania S.p.A. n. 16 del 19 febbraio 2026, con la quale, nell’accogliere parzialmente un’istanza di rettifica del bando e del disciplinare di gara, è stato modificato il paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara, confermando la legittimità della clausola territoriale, che imponeva la disponibilità di un locale officina nei pressi del deposito di Castel San Giorgio; ii) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Bando, disciplinare e capitolato della procedura aperta per l’affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione full service degli autobus aziendali, nonché la deliberazione che aveva modificato il disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti, in proprio e in qualità di componenti di un costituendo RTI, hanno impugnato gli atti della gara indetta da AIR Campania, contestando, tra l’altro, la clausola che per il Lotto 1 imponeva all’aggiudicatario di disporre di un locale attrezzabile a officina entro 15 km dal deposito di Castel San Giorgio e la previsione secondo cui il requisito dei servizi analoghi doveva essere posseduto da almeno un componente del raggruppamento. Hanno inoltre impugnato la deliberazione del 19 febbraio 2026 con cui la stazione appaltante aveva modificato il paragrafo 6.4 del disciplinare, mantenendo la clausola territoriale. Le doglianze erano articolate in termini di violazione di legge ed eccesso di potere. Il giudizio non ha esaminato nel merito tali censure: le ricorrenti hanno rinunciato a un quarto ricorso per motivi aggiunti non depositato e, nelle more, l’intera procedura è stata revocata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i tre ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La deliberazione dell’Amministratore Unico di AIR Campania n. 80 del 22 settembre 2026 aveva revocato in autotutela l’intera gara, prima dell’apertura delle buste, disponendo la futura indizione di una nuova procedura. Poiché gli atti impugnati avevano così perso efficacia e gli interessi delle ricorrenti si sarebbero trasferiti sulla nuova gara, un giudizio sulla loro legittimità non avrebbe più avuto utilità. Non vi è stata decisione nel merito sulle clausole contestate. Spese compensate, salvo il contributo unificato, da rifondere alle ricorrenti a cura di AIR Campania.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
la recentissima deliberazione dell’Amministratore Unico di AIR Campania n. 80 del 22 settembre 2026, depositata in atti, con cui si è disposta la revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, dell’intera procedura aperta in questione e con cui si è dato mandato “agli uffici competenti di procedere alla sollecita indizione di una nuova procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli autobus in regime di full service”
La revoca in autotutela dell’intera procedura ha privato di efficacia gli atti di gara impugnati; venuti meno tali atti, è cessata l’utilità concreta del giudizio sulla loro legittimità.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell’intera procedura di gara, intervenuta nelle more del giudizio e idonea a privare definitivamente di efficacia gli atti impugnati, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla loro legittimità quando non residui un’utilità concreta per il ricorrente.
- Quando la stazione appaltante revoca la gara e dispone l’indizione di una nuova procedura, l’interesse dell’operatore economico si trasferisce, in assenza di ulteriori utilità attuali, alla futura procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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