Cassazione Civile, Sentenza n. 21128/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorrenti hanno depositato una memoria dichiarando sopraggiunta mancanza di interesse in considerazione della decisione del giudice amministrativo sull'edificabilità e hanno rinunciato al ricorso. La rinuncia è stata accettata e sottoscritta digitalmente dall'avvocato del Comune. In conseguenza di ciò la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione delle spese
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento IMU/ICI per gli anni 2001 e 2002 relativi a terreni denunciati come agricoli ma ritenuti edificabili dal Comune; la controversia verteva sulla qualificazione urbanistica dei terreni (variante al PRG del 1998 che li inseriva in zona residenziale) e sul relativo contenzioso amministrativo presso il TAR/Regione
Norme richiamate
art. 306 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del processo in conseguenza della rinuncia del ricorrente
art. 390 c.p.c.
Usato nel contesto della dichiarazione di estinzione e delle relative conseguenze procedurali (applicato assieme agli artt. 306 e 391 c.p.c.)
art. 391 c.p.c.
Richiamato per completare il quadro normativo che consente la dichiarazione di estinzione del giudizio e la regolazione delle spese processuali
Massime di principio
- La rinuncia del ricorrente fa venir meno l'interesse ad agire e, se formalmente dichiarata e rilevata, determina l'estinzione del processo.
- Una sopravvenuta decisione amministrativa che risolve in concreto la questione dedotta può rendere inutile il giudizio tributario e giustificare la rinuncia.
- La rinuncia può essere sottoscritta o accompagnata dall'accettazione della controparte; il giudice dichiara l'estinzione e valuta le spese, che possono essere compensate.
- Prima di rinunciare è opportuno verificare gli effetti pratici e patrimoniali (eventuali rimborsi, prescrizioni, o conseguenze in altri giudizi collegati) e formalizzare la rinuncia per iscritto.
- In casi simili conviene valutare se continuare il giudizio in attesa della definizione degli altri contenziosi (es. amministrativi) o concordare formalmente con la controparte la chiusura della controversia per evitare rischi processuali o economici.
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