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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34588 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per definizione agevolata della controversia, rilevando che il debito era stato integralmente pagato. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato un atto di irrogazione di sanzioni relativo alla dichiarazione irregolare di merce importata dall'estero. Dopo il rigetto dell'impugnazione in primo grado e dell'appello davanti alla Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Nel corso del giudizio ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, documentando di avere integralmente pagato le somme dovute nell'ambito della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119 del 2018, art. 5, convertito dalla L. n. 136 del 2018.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018

    La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Una volta adempiuti integralmente i pagamenti previsti, la controversia può essere dichiarata estinta o può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016

    La Corte richiama la disciplina della definizione agevolata e dell'impegno del debitore a rinunciare al giudizio, collegando il perfezionamento della procedura agli effetti estintivi del processo.

  • Codice di procedura civile, art. 391

    La norma consente la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, anche in relazione alla rinuncia del ricorrente o ad altri casi di estinzione previsti dalla legge.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Prevede, in determinate ipotesi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento di un ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che tale obbligo non trovasse applicazione nel caso concreto, definito per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria pendente viene definita tramite una procedura di definizione agevolata e il contribuente dimostra il pagamento integrale delle somme dovute, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata non equivale necessariamente a una decisione favorevole nel merito: il processo si chiude perché il debito è stato regolato, non perché sia stata accertata l'illegittimità dell'atto impositivo o sanzionatorio.
  • È importante documentare nel giudizio sia l'adesione alla definizione agevolata sia l'integrale pagamento degli importi, poiché il pagamento completo consente di ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • In caso di chiusura del processo per definizione agevolata, le spese possono essere compensate tra le parti, con la conseguenza che ciascuna parte sostiene normalmente i propri costi.
  • La definizione agevolata può evitare una pronuncia di merito e, in determinate situazioni, anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.

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