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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, il provvedimento della Prefettura di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa una nota della Legione Carabinieri Campania. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; ai fini cautelari, il giudice ha esaminato il requisito del periculum in mora, rilevando che le armi erano impiegate a fini venatori e che non erano state comprovate concrete e irreparabili ragioni di danno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo insussistente il periculum in mora. Il bilanciamento degli interessi è stato effettuato considerando che l'impiego delle armi era a fini venatori e che il ricorrente non aveva dimostrato un danno concreto e irreparabile derivante dall'efficacia degli atti impugnati. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora, non essendo stato comprovato un danno concreto e irreparabile.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di provvedimenti incidenti sul porto o sulla detenzione di armi richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e irreparabile; il mero pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzare le armi per finalità venatorie non è sufficiente, se non accompagnato da specifiche ragioni di danno irreparabile.
  • Il giudice cautelare deve bilanciare gli interessi contrapposti e può negare la tutela interinale quando il ricorrente non dimostri il periculum in mora, anche senza definire il merito dei vizi dedotti contro i provvedimenti impugnati.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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