Ordinanza n. 76/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento del Questore di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, il provvedimento della Prefettura di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa una nota della Legione Carabinieri Campania. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; ai fini cautelari, il giudice ha esaminato il requisito del periculum in mora, rilevando che le armi erano impiegate a fini venatori e che non erano state comprovate concrete e irreparabili ragioni di danno.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. ritenendo insussistente il periculum in mora. Il bilanciamento degli interessi è stato effettuato considerando che l'impiego delle armi era a fini venatori e che il ricorrente non aveva dimostrato un danno concreto e irreparabile derivante dall'efficacia degli atti impugnati. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né formula una valutazione espressa sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora, non essendo stato comprovato un danno concreto e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di provvedimenti incidenti sul porto o sulla detenzione di armi richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto e irreparabile; il mero pregiudizio derivante dall'impossibilità di utilizzare le armi per finalità venatorie non è sufficiente, se non accompagnato da specifiche ragioni di danno irreparabile.
- Il giudice cautelare deve bilanciare gli interessi contrapposti e può negare la tutela interinale quando il ricorrente non dimostri il periculum in mora, anche senza definire il merito dei vizi dedotti contro i provvedimenti impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 116/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 117/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 118/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 119/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 120/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 feb 2026Ordinanza n. 379/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →