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Sentenza

Sentenza del 16/01/2017 n. 11 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Notifica della sentenza a mezzo ufficiale giudiziario: per l'appello fa fede la data di ricezione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I.C.A. S.r.l. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a una maggiore imposta sulla pubblicità per cartelli collocati sui carrelli della spesa. L'appellante sosteneva che il collegamento funzionale tra i messaggi pubblicitari dovesse essere valutato considerando autonomamente ciascun carrello, e non l'insieme dei carrelli presenti nel centro commerciale. La contribuente ha eccepito preliminarmente la tardività dell'appello, notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, senza esaminare le questioni di merito. La sentenza di primo grado era stata ricevuta dalla società concessionaria il 6 dicembre 2010; da tale data decorreva il termine di sessanta giorni per proporre appello, con scadenza il 4 febbraio 2011. Poiché l'appello era stato consegnato e accettato dall'ufficio postale il 5 febbraio 2011, è stato considerato tardivo. La diversa data di spedizione indicata dalla parte notificante è stata ritenuta irrilevante. Le spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • Art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile; le notificazioni a mezzo del servizio postale possono essere fatte anche direttamente; qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

    La norma distingue, per le notifiche postali, il momento della spedizione quale momento di perfezionamento della notifica e il momento della ricezione quale dies a quo dei termini che decorrono dalla notificazione.

  • Art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992

    La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento; in tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione.

    Per l'atto di appello spedito a mezzo posta, la tempestività dipende dalla consegna dell'atto al servizio postale entro il termine previsto.

  • Art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992

    Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre impugnazione.

  • Art. 369 del codice di procedura civile

    Nel caso esaminato, il riferimento è stato utilizzato per sostenere che, quando il termine decorre dall'avvenuta notificazione, la notificazione si perfeziona per entrambe le parti al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 18551/2010

    La diversa data di spedizione indicata dal notificante non prevale sulla data effettivamente risultante dalla documentazione postale, quando occorre verificare la tempestività dell'impugnazione.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 24346/2013

    La distinzione tra perfezionamento della notifica per notificante e destinatario opera principalmente per evitare decadenze dipendenti da attività sottratte alla disponibilità del notificante; non si applica allo stesso modo quando il termine decorre dalla notificazione ricevuta dal destinatario.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è notificata tramite ufficiale giudiziario e da tale notificazione decorre il termine per impugnare, il termine breve decorre, in linea generale, dalla data in cui il destinatario riceve l'atto.
  • Per verificare la tempestività di un appello notificato a mezzo posta, occorre considerare la data effettiva di consegna dell'atto all'ufficio postale, non una diversa data dichiarata o indicata unilateralmente dal notificante.
  • La distinzione tra perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario tutela il notificante quando il ritardo dipende da attività dell'ufficiale giudiziario o del servizio postale a lui non imputabili; non consente invece di posticipare il termine quando la legge lo fa decorrere dalla ricezione della sentenza.
  • È essenziale conservare e verificare ricevute, attestazioni dell'ufficio postale e tracciabilità delle raccomandate, perché tali documenti possono determinare la prova della tempestività o tardività dell'impugnazione.
  • La tardività dell'appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e rende inutili, perché assorbite, le contestazioni relative al merito della controversia.

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