Sentenza n. 963/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della Deliberazione n. 16 del 12.05.2021, con la quale il Consiglio della Città Metropolitana di Bologna ha approvato il nuovo Piano Territoriale Metropolitano, ai sensi dell'art. 17 Dlgs. 152/2006 e dell'art. 46, comma 7 L.R. 24/2017, divenuta efficace in data 26 maggio 2021, a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURERT Serie Avvisi e Concorsi n. 157; - nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la delibera di n. 42 del 23.12.2020, recante adozione della proposta di Piano secondo le modalità previste dall'art. 46, comma 1 L.R. 24/2017; - nonché per il risarcimento dei danni derivanti dalle disposizioni approvate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di approvazione del Piano Territoriale Metropolitano di Bologna e atti presupposti, nella parte concernente la disciplina urbanistica dell'area di proprietà della ricorrente, con domanda connessa di risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (ente pianificatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il nuovo Piano Territoriale Metropolitano, sostenendo che l'area di sua proprietà, già ricompresa dal PSC comunale nell'ambito di trasformazione terziario-produttivo APSi2 “Riale Nord”, fosse stata illegittimamente riclassificata come area agricola della pianura alluvionale. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 1, 32 e 36 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha contestato il contrasto della nuova disciplina con il contesto industriale e produttivo dell'area; la violazione della competenza comunale in materia di perimetrazione del territorio urbanizzato; l'omessa indicazione delle finalità di interesse pubblico poste a fondamento del sacrificio imposto alla proprietà; e la mancata ponderazione delle aspettative edificatorie derivanti dalla precedente pianificazione e dall'attuazione parziale dell'ambito di trasformazione. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alle disposizioni del PTM. La Città Metropolitana ha sostenuto che il PTM non avesse imposto una definitiva destinazione agricola né limitato le possibilità di trasformazione dell'area, avendo effettuato soltanto una prima individuazione del territorio urbanizzato ai fini della stima del consumo di suolo e della ValSAT, senza incidere sulla competenza comunale relativa alla perimetrazione definitiva affidata al futuro PUG.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi per la loro connessione. Ha ritenuto che la l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 attribuisca al PUG comunale la competenza per la definitiva perimetrazione del territorio urbanizzato, mentre al PTM spettino la disciplina delle nuove urbanizzazioni, la definizione della griglia degli elementi strutturali del territorio extraurbano e l'assegnazione delle quote di superficie territoriale consumabile. La rappresentazione contenuta nel PTM è stata qualificata come prima individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, funzionale alla quantificazione del limite del 3% di superficie consumabile e alla valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, non già come definitiva modifica della pianificazione comunale. Pertanto, nelle more dell'approvazione del PUG, restano vigenti le perimetrazioni del PSC, fatte salve le limitazioni all'attuazione direttamente derivanti dall'art. 4 l.r. n. 24/2017. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'area ricade nell'ambito produttivo sovracomunale Riale-Galvano, riconosciuto dal PTM, i cui obiettivi e interventi ammessi non escludono insediamenti esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Anche gli strumenti comunali in corso di approvazione confermerebbero la permanenza di possibili prospettive di sviluppo, individuando linee di potenziale riconfigurazione dei margini urbani. Ne consegue che il PTM non ha prodotto il dedotto effetto conformativo agricolo né ha limitato le possibilità di sviluppo dell'area nei termini prospettati; sono quindi infondate le censure di violazione di legge, difetto di motivazione e istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, in quanto fondata sulla medesima prospettata illegittimità del piano. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e la Città Metropolitana; nulla è stato disposto nei confronti del Comune di Zola Predosa e della Regione Emilia-Romagna, non costituiti.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa dell'approvazione del Piano Territoriale Metropolitano, senza autonoma questione interpretativa esaminata nella decisione.
art. 46, comma 1, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Richiamato quale fondamento dell'adozione della proposta di Piano Territoriale Metropolitano.
art. 46, comma 7, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Richiamato quale fondamento dell'approvazione del Piano Territoriale Metropolitano.
art. 32 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Attribuisce al PUG comunale la competenza in materia di perimetrazione del territorio urbanizzato; tale competenza non è stata sostituita dalla rappresentazione preliminare contenuta nel PTM.
art. 41 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Attribuisce al PTM competenze sulla disciplina delle nuove urbanizzazioni, sulla griglia degli elementi strutturali del territorio extraurbano e sull'assegnazione ai Comuni o alle Unioni di quote differenziate di superficie territoriale consumabile.
art. 6 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Individua nella misura del 3% della superficie del territorio urbanizzato esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale la quota di superficie territoriale consumabile considerata ai fini della pianificazione metropolitana.
art. 4 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Mantiene, secondo la decisione, limitazioni all'attuazione delle previsioni urbanistiche nel periodo transitorio, senza determinare per ciò solo la definitiva perimetrazione comunale del territorio urbanizzato.
art. 36 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Richiamato in relazione alla disciplina del territorio rurale affidata al PTM nell'ambito delle competenze previste dalla legge regionale.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il TAR ha escluso che il PTM presentasse i dedotti vizi motivazionali, poiché non aveva prodotto l'effetto conformativo lamentato.
Massime di principio
- La definitiva perimetrazione del territorio urbanizzato, nell'ordinamento urbanistico emiliano-romagnolo, spetta al PUG comunale; la rappresentazione del territorio urbanizzato contenuta nel PTM può costituire una prima individuazione strumentale alla stima della superficie territoriale consumabile e alla ValSAT, senza sostituire la competenza comunale.
- Nelle more dell'approvazione del PUG, la prima individuazione del territorio urbanizzato contenuta nel PTM non determina, di per sé, la definitiva modifica delle perimetrazioni del PSC comunale, che restano vigenti fatti salvi i limiti direttamente previsti dalla disciplina regionale transitoria.
- La qualificazione cartografica di un'area nel territorio rurale da parte del PTM non è sufficiente, da sola, a dimostrare una lesione della precedente vocazione edificatoria quando il piano riconosca l'appartenenza dell'area a un ambito produttivo sovracomunale e non escluda interventi di sviluppo o rigenerazione anche esterni al perimetro del territorio urbanizzato.
- La domanda risarcitoria fondata sulla presunta illegittimità della disciplina urbanistica deve essere respinta quando il giudice escluda che il piano abbia prodotto l'effetto conformativo o limitativo dedotto dal proprietario.
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