Cassazione Civile, Ordinanza n. 10766/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione tra l'Agenzia delle Entrate e la contribuente, con integrale sgravio degli avvisi di accertamento posti a base della cartella e conseguente azzeramento del credito per aggio. Per tale ragione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lombardia che, confermando la CTP di Milano, aveva annullato parzialmente una cartella di pagamento notificata alla contribuente limitatamente alla misura dell'aggio dovuto all'agente della riscossione. La decisione di merito aveva ritenuto applicabile l'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 nel testo vigente al momento della maturazione del tributo e non la modifica introdotta dal d.l. n. 185 del 2008, escludendone l'applicazione retroattiva. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere, deducendo che era intervenuta una transazione con l'Agenzia delle Entrate e il conseguente integrale sgravio degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella, con azzeramento anche del credito per aggi; l'agente della riscossione ha aderito alla richiesta.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
Nel giudizio di merito era stata applicata nella versione vigente al momento della maturazione del tributo, ritenendo non operante retroattivamente la modifica successiva introdotta dal d.l. n. 185 del 2008.
d.l. n. 185 del 2008
La CTR aveva escluso che la modifica normativa potesse essere applicata retroattivamente alla fattispecie.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, intervenga una transazione che determini l'integrale sgravio della pretesa impositiva e del correlato credito accessorio, la controversia viene meno per cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio senza esame del merito delle censure proposte in cassazione.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
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