Sentenza n. 3374/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'ottemperanza Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della sentenza n. 4162/2022 Reg. Prov. Coll., pronunciata il 20 giugno 2022 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione Seconda, con la quale è stato accolto il Ricorso Falsetti per l'annullamento degli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un RTD A per il settore scientifico disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, presso il Dipartimento di Architettura (codice identificativo - 2_RTDA_2019_02) bandita con DR/2019/4189 del 28.10.2019, pubblicato sulla G.U. il 29.10.2019, n. 86 (doc.n.3: Bando), con cui è stata disposta “la rinnovazione della procedura affidata ad una nuova Commissione”; - della sentenza n. 3512/2025 Reg. Prov. Coll. - N. 5586/2022, pronunciata il 2 maggio 2025 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione Seconda, all'esito del ricorso per ottemperanza 5586/2022 avverso la procedura di rinnovazione disposta dalla sentenza n.4162/2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\1\2026: per l’accertamento della nullità e/o annullabilità - del Verbale n. 7 del 17.09.2025 del Consiglio del Dipartimento di Architettura (PG/2025/0126683 del 18.09.2025), depositato agli atti dall’Università resistente il 22.12.2025 (doc.n.26); - della Delibera n. 75 del Consiglio di Amministrazione formulata nell’adunanza del 29.10.2025 (EO 2025/1333 del 06.11.2025), depositata agli atti dall’Università resistente il 22.12.2025; - del D.R. n. 4998 del 18.11.2025 che decreta il non luogo a procedere alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) Legge 240/2010 con il Dott. Marco Falsetti, notificato a mezzo PEC in data 20.11.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. Gli atti qui impugnati costituiscono atti consequenziali a quelli oggetto del ricorso principale, la cui impugnativa per quanto di ragione qui si conferma e rinnova, in punto a declaratoria di nullità e/o annullamento ed accertamento in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti adottati dall’Università per non procedere alla chiamata e alla stipula del contratto con il candidato primo classificato, in asserita esecuzione delle sentenze n. 4162/2022 e n. 3512/2025, nonché gli atti consequenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (ricercatore universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’esatta esecuzione di due sentenze del TAR Campania. La prima aveva annullato gli atti della procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A e disposto la rinnovazione della procedura mediante una nuova commissione. La seconda, intervenuta nel precedente giudizio di ottemperanza, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione della rinuncia al contratto da parte della candidata inizialmente prima classificata, riconoscendo al ricorrente la medesima utilità sostanziale derivante dalla collocazione al primo posto della graduatoria e dalla conseguente possibilità di chiamata. L’Università, invece, aveva adottato un verbale del Consiglio di Dipartimento, una delibera del Consiglio di amministrazione e un decreto rettorale con cui aveva ritenuto soddisfatte le esigenze di ricerca attraverso l’attività svolta dalla precedente candidata e aveva deciso di non procedere alla stipula del contratto. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza e l’elusione del giudicato, nonché, con motivi aggiunti, la tardività del procedimento, la violazione del ne bis in idem e l’illegittimità degli atti consequenziali, chiedendo anche la declaratoria della propria qualità di vincitore, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza deve assicurare la realizzazione concreta del bene della vita riconosciuto dal giudicato e non una mera esecuzione formale. Le sentenze precedenti non lasciavano all’Università il potere di subordinare la chiamata a una nuova autonoma verifica delle esigenze di reclutamento, già poste a fondamento del bando e già considerate nel precedente contenzioso. La decisione dell’Amministrazione di non procedere alla chiamata, fondata sulla ritenuta soddisfazione delle esigenze di ricerca tramite l’attività della precedente candidata, ha costituito una rivalutazione di circostanze già note e una sostituzione del comando giudiziale con una valutazione amministrativa incompatibile con il giudicato. Il verbale dipartimentale e gli atti consequenziali sono stati pertanto dichiarati nulli per elusione del giudicato. Il TAR ha dichiarato il diritto del ricorrente a essere nominato vincitore e a stipulare il contratto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega. È stata inoltre applicata una penalità di mora di 30 euro al giorno, decorrente dalla scadenza del trentesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e dovuta fino all’effettivo soddisfacimento o, in alternativa, fino all’insediamento del commissario ad acta. L’Università è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza assicura l’attuazione concreta delle sentenze passate in giudicato e consente l’adozione dei provvedimenti necessari a conseguire il risultato sostanziale riconosciuto dal giudice.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza poteri conformativi, incluso l’accertamento dell’inadempimento, la declaratoria di nullità degli atti elusivi del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
art. 21-septies l. 241/1990
Gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato sono nulli.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in 30 euro al giorno, decorrenti dopo trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
art. 114, commi 4 e 7, c.p.a.
Consente, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
artt. 24 e 113 Cost.
Fondano il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone un’esecuzione sostanziale e non meramente formale del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza non si limita a verificare l’adozione formale di atti amministrativi, ma deve assicurare la concreta attribuzione del bene della vita riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato.
- Dopo la formazione del giudicato, l’amministrazione non può introdurre nuove valutazioni discrezionali incompatibili con l’assetto di interessi definito dalla decisione, né riesaminare circostanze già esplicitamente o implicitamente considerate dal giudice.
- Costituisce elusione del giudicato l’adozione di atti formalmente nuovi che, mediante una rivalutazione di interessi già esaminati, mirino a neutralizzare l’effetto sostanziale della decisione giurisdizionale; tali atti sono nulli ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990.
- In presenza di una graduatoria efficace e della riconosciuta spettanza del primo posto al candidato, l’amministrazione deve procedere allo scorrimento e alla chiamata, salvo che dimostri sopravvenuti, concreti e prevalenti motivi di interesse pubblico.
- Il giudice dell’ottemperanza può dichiarare il diritto del ricorrente all’adozione degli atti necessari, fissare un termine per l’adempimento, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora fino all’effettivo soddisfacimento o all’insediamento del commissario.
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