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Sentenza

Sentenza n. 2683/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. 16 del 22 marzo 2023 di rimozione e demolizione dell'impianto di betonaggio composto da impianto di conglomerato bituminoso e di sistema di vagliatura del materiale fresato eseguito in asserita assenza di titoli abilitativi presso la cava Vitali; per quanto occorrer possa, della delibera di Consiglio Comunale n. 2 dell'8 febbraio 2022 di variante generale del PGT e, nello specifico, della TAV. PR.03 ove sono indicate le fasce di rispetto, per come meglio specificato nell'atto; di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli atti già oggetto di gravame.

Giustizia amministrativa202300725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rimozione e demolizione di un impianto di betonaggio, nonché, in via subordinata, variante generale al PGT quanto alle fasce di rispetto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale n. 16 del 22 marzo 2023, con cui era stata ordinata, insieme ad altra società, la rimozione e demolizione di un impianto di betonaggio composto da un impianto di conglomerato bituminoso e da un sistema di vagliatura del materiale fresato, ritenuto eseguito in assenza di titoli abilitativi presso una cava. L'ordinanza era stata adottata dopo il rigetto, il 22 marzo 2022, dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria relativa all'impianto. La ricorrente ha inoltre contestato, per quanto occorresse, la variante generale al PGT e la tavola relativa alle fasce di rispetto, deducendo l'illegittimità dell'ampliamento della fascia di rispetto autostradale da 30 a 60 metri. Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1301 del 18 febbraio 2026, ha annullato il provvedimento di rigetto della sanatoria, imponendo al Comune di riesaminare l'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'annullamento, da parte del Consiglio di Stato, del diniego di sanatoria ha imposto al Comune di provvedere nuovamente sull'istanza, con un nuovo provvedimento espresso o implicito, destinato a superare l'ordinanza di demolizione. Secondo il Collegio, la presentazione della domanda di sanatoria produce automaticamente l'effetto caducante dell'ordine di demolizione relativo alla medesima opera, senza necessità di un espresso annullamento comunale. È quindi irrilevante che il Comune non avesse inizialmente adottato un atto formale di annullamento; comunque, il Comune ha successivamente adottato la determina n. 163 del 20 aprile 2026, prendendo atto dell'automatico e definitivo venir meno degli effetti dell'ordinanza. Anche la censura relativa all'ampliamento della fascia di rispetto autostradale non conserva un interesse attuale: l'affermazione contenuta nell'ordinanza sulla non assentibilità dell'impianto ha natura incidentale, mentre le valutazioni sulla sanabilità erano state compiute nel diniego del 22 marzo 2022, unico presupposto dell'ordinanza, ormai annullato. La società potrà eventualmente riproporre le questioni qualora il Comune adotti un nuovo provvedimento negativo. Spese compensate.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di sanatoria relativa a un'opera abusiva determina automaticamente la caducazione dell'ordine di demolizione precedentemente emesso per la medesima opera, senza necessità di un espresso provvedimento comunale di annullamento.
  • Quando il provvedimento presupposto dell'ordine di demolizione viene annullato in sede giurisdizionale e l'amministrazione è obbligata a riesaminare la domanda di sanatoria, viene meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'ordine demolitorio, destinato a essere superato dal nuovo provvedimento sulla sanatoria.
  • Le contestazioni relative a una valutazione incidentale contenuta nell'ordine di demolizione, se la questione è stata compiutamente esaminata nel distinto provvedimento presupposto successivamente annullato, non conservano un interesse attuale autonomo nel giudizio contro l'ordine demolitorio.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al privato di riproporre le questioni già dedotte qualora l'amministrazione, nel rieditare il potere sulla domanda di sanatoria, adotti un nuovo provvedimento negativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioVincoli urbanisticiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereAutotutela decisoria

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