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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03424/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore farmacia)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione provvisoria di una farmacia di nuova istituzione nel Comune di Monopoli. Il gestore provvisorio aveva operato dal 2 maggio 2000 al 31 gennaio 2005; successivamente la sede fu assegnata definitivamente all’odierna ricorrente, che corrispose al gestore uscente una prima somma a titolo di indennità di avviamento, calcolata su una stima ASL poi ritenuta errata. Il gestore provvisorio chiese poi un decreto ingiuntivo per ottenere la differenza tra la prima somma pagata e una successiva determinazione dell’indennità. L’assegnataria propose opposizione, sostenendo: che la gestione provvisoria fosse illegittima e che gli atti amministrativi autorizzativi dovessero essere disapplicati; che la quantificazione del credito fosse errata e dovesse essere ricalcolata dal giudice, con acquisizione dei documenti contabili e CTU; che, essendo la gestione durata meno di cinque anni, il criterio automatico dell’art. 110 TULS non fosse applicabile; che la somma già pagata dovesse essere restituita come indebito; e che il ritardo nel rilascio della farmacia le avesse causato un danno da lucro cessante. La Corte d’appello rigettò l’appello. In cassazione la ricorrente denunciò: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. e dei principi sul diritto di difesa, per avere la Corte territoriale reputato generici i motivi di appello sulla legittimità della gestione provvisoria; 2) violazione degli artt. 110 e 129 TULS e di altre norme, per avere ritenuto legittima la gestione provvisoria di una farmacia di nuova istituzione e applicabile l’indennità di avviamento; 3) violazione degli artt. 91, 92 e 653 c.p.c., per la mancata revoca del decreto ingiuntivo e la regolazione delle spese; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 110 e 129 TULS, per la quantificazione del reddito sulla base delle dichiarazioni fiscali; 5) violazione dell’art. 110 TULS, per il calcolo dell’indennità in presenza di una gestione inferiore al quinquennio; 6) violazione dell’art. 2033 c.c. e delle norme sul servizio farmaceutico, per la mancata restituzione della somma già corrisposta. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, inammissibile il terzo, infondato il quarto, infondato il quinto; in relazione alla doglianza sulla ripetizione dell’indebito ha ricondotto la questione al rigetto delle censure principali. Il ricorso è stato dunque rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della titolare assegnataria della farmacia. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla presunta genericità dell’appello, perché il ricorso non riportava in modo autosufficiente il contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi di appello e, comunque, non coglieva la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale deciso anche nel merito. Ha inoltre affermato che la gestione provvisoria di una farmacia di nuova istituzione è legittima anche nelle more del concorso, in presenza di esigenze di assistenza farmaceutica locale, con conseguente spettanza dell’indennità di avviamento al gestore provvisorio. Quanto alla quantificazione, la Corte ha ribadito che il reddito rilevante può essere desunto dalle dichiarazioni fiscali, salvo prova contraria dell’inesattezza o rettifica, e che, in caso di gestione inferiore a cinque anni, l’indennità va liquidata con criteri concreti e secondo il prudente apprezzamento del giudice; nel caso concreto, la Corte d’appello aveva comunque svolto una valutazione autonoma, per cui la censura non colpiva correttamente la decisione. È stata quindi confermata la condanna dell’assegnataria al pagamento dell’indennità di avviamento e il rigetto della domanda di restituzione della somma già versata e del danno asseritamente subito per il ritardo nel rilascio.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere motivi specifici; in cassazione, chi deduce l’errore del giudice di merito sulla genericità dell’appello deve riportare in modo autosufficiente il contenuto dei motivi di gravame e della sentenza impugnata.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente anche quando si contesta la valutazione dell’ammissibilità dell’appello, indicando gli atti rilevanti e il loro contenuto essenziale.

  • art. 129 R.D. n. 1265/1934

    "in caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare un nocumento all’assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza"

    La disposizione è interpretata estensivamente: la gestione provvisoria può essere disposta anche per una farmacia di nuova istituzione e nelle more della gara, quando sia necessario evitare pregiudizi all’assistenza farmaceutica locale.

  • art. 17 legge n. 475/1968

    La previsione dell’indennità di avviamento a favore del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione conferma la compatibilità sistematica della gestione provvisoria anche in tale ipotesi.

  • art. 110 R.D. n. 1265/1934

    "in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio"

    L’indennità di avviamento spetta al gestore provvisorio; il reddito medio può essere desunto dalle dichiarazioni fiscali se non specificamente smentite; il quinquennio va riferito alla gestione provvisoria effettivamente cessata.

  • art. 2697 c.c.

    Chi contesta la quantificazione dell’indennità fondata sulle dichiarazioni fiscali deve allegare e provare l’inesattezza o l’erroneità di quei dati, o la loro rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza complessiva del giudizio di opposizione, che ha natura di ordinario giudizio di cognizione.

  • art. 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese va compiuta in base all’esito finale del processo e alla complessiva valutazione della controversia.

  • art. 653 c.p.c.

    La fase monitoria e l’opposizione fanno parte di un unico processo; la revoca del decreto e la disciplina delle spese dipendono dall’esito complessivo della cognizione piena.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell’indebito presuppone l’illegittimità del pagamento; nel caso concreto, esclusa l’illegittimità della gestione provvisoria, è esclusa anche la restituzione della somma versata.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell’appello è inammissibile se il ricorso non riproduce autosufficientemente il contenuto dei motivi di gravame e della sentenza di merito necessari a verificare l’errore denunciato.
  • La gestione provvisoria di una farmacia può essere legittimamente autorizzata anche per una sede di nuova istituzione, quando l’assetto concreto renda necessario assicurare continuità all’assistenza farmaceutica della popolazione in attesa dell’assegnazione definitiva.
  • L’art. 129 TULS va interpretato alla luce della sua ratio di tutela dell’assistenza farmaceutica locale: non è limitato, in senso funzionale, alle sole ipotesi di sospensione o interruzione di un esercizio già aperto.
  • L’indennità di avviamento ex art. 110 TULS spetta anche al gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione, ove la gestione sia legittimamente autorizzata.
  • Ai fini della quantificazione dell’indennità, la dichiarazione dei redditi ha valore probatorio idoneo a esaurire l’accertamento del reddito, salvo che la parte interessata deduca e provi specificamente l’inesattezza del dato o la sua rettifica da parte degli uffici finanziari.
  • Se la gestione provvisoria della farmacia dura meno di cinque anni, la liquidazione dell’indennità non può seguire rigidamente il criterio automatico delle tre annate del reddito medio quinquennale, ma deve essere effettuata secondo criteri concreti e il prudente apprezzamento del giudice di merito, in proporzione alla durata effettiva e ai proventi della gestione.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione formano un unico processo: la regolazione delle spese va compiuta in base all’esito finale della cognizione piena, non alla sola eventuale insufficienza originaria della prova posta a base del decreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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