Cassazione Penale, Sentenza n. 18066/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma d'appello lamentando: 1) nullità per mancato rinvio dell'udienza e impedimento non valutato (lutto familiare) e discordanza sulla data dell'udienza; 2) vizi di merito relativi alla valutazione delle circostanze aggravanti (art. 625, n.2 e n.7), mancata emersione della dinamica fattuale, convinzione che la legna fosse res nullius, e invocazione dello stato di necessità e dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; 3) omissione da parte della Corte territoriale nell'esaminare doglianze sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Sul primo motivo ha rilevato che la data dell'udienza era quella del 15/6/2022 (non il 13) e che l'impedimento per lutto era generico e non documentato. Sul secondo e terzo motivo ha ritenuto che le censure non specifiche non mettono in discussione l'accertamento della "violenza sulla cosa" (il taglio della pianta) e della sua esposizione alla pubblica fede; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis in presenza delle aggravanti (minimo edittale di tre anni per art. 625) e ha ritenuto nuova e non documentata la doglianza sullo stato di necessità. Ha infine condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il furto; la condotta di appropriazione della legna è qualificata come furto ai sensi di questo articolo.
art. 625, primo comma, n. 2 e n. 7, cod. pen.
Aggravanti applicate: n.2 (violenza sulla cosa, qui il taglio della pianta) e n.7 (esposizione del bene alla pubblica fede per la sua destinazione). La presenza di tali aggravanti impedisce l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, anche per il livello minimo di pena previsto (tre anni).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alla impugnazione in cassazione; il ricorso è stato presentato entro i limiti richiesti, ma le censure devono essere specifiche.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per offensività minima. La Corte ha ritenuto che non è applicabile nel caso concreto per la presenza delle aggravanti e per il requisito del minimo edittale (tre anni) previsto dall'art. 625.
art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022
Riferimento normativo alla riforma che ha inciso su art. 131-bis; la Corte lo menziona nel valutare l'applicabilità della causa di non punibilità aggiornata.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Disposizione procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del sostituto procuratore generale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata qui per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende.
art. 49 cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
Principio generale sull'offensività del reato: la Corte richiama la giurisprudenza che distingue offensività in astratto e in concreto, escludendo l'inaffidabilità dell'invocata inoffensività nel caso del taglio della pianta.
Corte costituzionale, sentenza n. 260/2005 (richiamata)
Richiamata per il principio che il principio di offensività opera su due piani (astratto e concreto), utile per valutare la rilevanza dell'offesa nel singolo caso concreto.
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche e fondate: deduzioni generiche o non documentate risultano inammissibili.
- Gli impedimenti personali all'udienza (es. lutto) vanno adeguatamente documentati tempestivamente (certificati, biglietti) per essere considerati dal giudice.
- Questioni nuove rispetto al merito (es. stato di necessità non prospettato in primo grado o appello) non possono essere sollevate in modo efficace per la prima volta in Cassazione.
- L'applicabilità dell'art. 131-bis richiede che il reato sia effettivamente di minima offensività e che il regime edittale lo consenta; aggravanti che innalzano il minimo edittale escludono tale causa di non punibilità.
- La convinzione soggettiva che un bene sia res nullius deve essere ancorata a elementi oggettivi e plausibili: mere affermazioni non sono idonee a scalfire la responsabilità.
- La sottrazione e il danneggiamento di una pianta mediante taglio costituiscono una condotta idonea a ledere il bene tutelato (offensività concreta), giustificando l'applicazione delle aggravanti quando ricorrono i presupposti.
- I ricorsi manifestamente infondati o inespressivi possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento processuale.
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