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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18066/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma d'appello lamentando: 1) nullità per mancato rinvio dell'udienza e impedimento non valutato (lutto familiare) e discordanza sulla data dell'udienza; 2) vizi di merito relativi alla valutazione delle circostanze aggravanti (art. 625, n.2 e n.7), mancata emersione della dinamica fattuale, convinzione che la legna fosse res nullius, e invocazione dello stato di necessità e dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; 3) omissione da parte della Corte territoriale nell'esaminare doglianze sull'elemento oggettivo e soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Sul primo motivo ha rilevato che la data dell'udienza era quella del 15/6/2022 (non il 13) e che l'impedimento per lutto era generico e non documentato. Sul secondo e terzo motivo ha ritenuto che le censure non specifiche non mettono in discussione l'accertamento della "violenza sulla cosa" (il taglio della pianta) e della sua esposizione alla pubblica fede; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis in presenza delle aggravanti (minimo edittale di tre anni per art. 625) e ha ritenuto nuova e non documentata la doglianza sullo stato di necessità. Ha infine condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il furto; la condotta di appropriazione della legna è qualificata come furto ai sensi di questo articolo.

  • art. 625, primo comma, n. 2 e n. 7, cod. pen.

    Aggravanti applicate: n.2 (violenza sulla cosa, qui il taglio della pianta) e n.7 (esposizione del bene alla pubblica fede per la sua destinazione). La presenza di tali aggravanti impedisce l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, anche per il livello minimo di pena previsto (tre anni).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali alla impugnazione in cassazione; il ricorso è stato presentato entro i limiti richiesti, ma le censure devono essere specifiche.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per offensività minima. La Corte ha ritenuto che non è applicabile nel caso concreto per la presenza delle aggravanti e per il requisito del minimo edittale (tre anni) previsto dall'art. 625.

  • art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. n. 150 del 2022

    Riferimento normativo alla riforma che ha inciso su art. 131-bis; la Corte lo menziona nel valutare l'applicabilità della causa di non punibilità aggiornata.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Disposizione procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del sostituto procuratore generale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili; applicata qui per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 49 cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    Principio generale sull'offensività del reato: la Corte richiama la giurisprudenza che distingue offensività in astratto e in concreto, escludendo l'inaffidabilità dell'invocata inoffensività nel caso del taglio della pianta.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 260/2005 (richiamata)

    Richiamata per il principio che il principio di offensività opera su due piani (astratto e concreto), utile per valutare la rilevanza dell'offesa nel singolo caso concreto.

Massime di principio

  • Le impugnazioni in Cassazione devono essere specifiche e fondate: deduzioni generiche o non documentate risultano inammissibili.
  • Gli impedimenti personali all'udienza (es. lutto) vanno adeguatamente documentati tempestivamente (certificati, biglietti) per essere considerati dal giudice.
  • Questioni nuove rispetto al merito (es. stato di necessità non prospettato in primo grado o appello) non possono essere sollevate in modo efficace per la prima volta in Cassazione.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis richiede che il reato sia effettivamente di minima offensività e che il regime edittale lo consenta; aggravanti che innalzano il minimo edittale escludono tale causa di non punibilità.
  • La convinzione soggettiva che un bene sia res nullius deve essere ancorata a elementi oggettivi e plausibili: mere affermazioni non sono idonee a scalfire la responsabilità.
  • La sottrazione e il danneggiamento di una pianta mediante taglio costituiscono una condotta idonea a ledere il bene tutelato (offensività concreta), giustificando l'applicazione delle aggravanti quando ricorrono i presupposti.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inespressivi possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e a un versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento processuale.

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