Sentenza n. 190/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare: - in parte qua del D.D.G. n. 2889/7s del 14/12/2023, pubblicato in pari data, nel sito istituzionale della Regione, con il quale è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse in attuazione dell'Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” approvato con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 s.m.i. nella misura in cui ha collocato l'odierna ricorrente nell'Allegato n. 5 tra le istanze non ammesse al finanziamento anziché in quelle finanziate; - di tutti gli atti allo stesso presupposti ed ivi richiamati nonché quelli che ne abbiano determinato l'adozione anche se sconosciuti alla ricorrente; - ove occorra, dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” approvato con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 s.m.i, ove la perdita del requisito della “regolarità contributiva” debba ritenersi causa di esclusione automatica dell'istanza dalla concessione dell'aiuto; - ove occorra, dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” approvato con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 s.m.i, ove abbia inteso fornire una nozione di “regolarità contributiva” che reputi insussistente il detto requisito anche in caso di violazioni dell'impresa che non presentino i caratteri della “gravità” e della “definitività”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva del Bonus Energia Sicilia nella parte in cui aveva escluso l'impresa dal finanziamento per DURC irregolare
Esito
La controversia
L'impresa, inizialmente collocata negli elenchi provvisori tra quelle alle quali era concedibile l'aiuto, è stata inserita nella graduatoria definitiva tra le istanze non ammesse con la motivazione relativa a un DURC irregolare. L'irregolarità riguardava sanzioni per complessivi 174,67 euro e l'impresa aveva ricevuto dall'INPS un invito a regolarizzare. Dopo l'adozione della graduatoria, l'INPS ha annullato il DURC negativo, accertando che l'irregolarità era stata sanata entro il termine di quindici giorni previsto dall'invito a regolarizzare. La ricorrente ha quindi contestato l'esclusione e chiesto l'annullamento della graduatoria nella parte lesiva, nonché, ove occorresse, delle clausole dell'avviso relative alla regolarità contributiva, sostenendo che l'irregolarità non poteva determinare l'esclusione automatica, in particolare in assenza dei caratteri della gravità e definitività. Nel corso del giudizio la Regione ha riesaminato la posizione, riconosciuto il diritto dell'impresa al contributo e disposto il reinserimento nella graduatoria tra i soggetti finanziabili, previa quantificazione dell'importo spettante.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'Amministrazione, nelle more del giudizio, aveva definitivamente ammesso l'impresa al contributo, quantificandolo in 171.356,89 euro e reinserendola nella graduatoria in posizione finanziabile. La pretesa sostanziale dedotta in giudizio è stata pertanto integralmente soddisfatta, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate, poiché la non ammissione iniziale era dipesa dal rilascio di un DURC irregolare da parte dell'INPS e l'Amministrazione non disponeva di un autonomo potere di valutazione o di disapplicazione delle risultanze del DURC.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, durante il giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione di annullamento dell'atto impugnato.
- L'Amministrazione che fondi l'esclusione da un beneficio sulla risultanza di un DURC irregolare non può autonomamente discostarsi dal contenuto della certificazione previdenziale, in assenza di un proprio potere di valutazione e apprezzamento della relativa posizione contributiva.
- L'annullamento o la rettifica del DURC da parte dell'ente previdenziale e il conseguente riesame amministrativo possono determinare la piena soddisfazione della pretesa del beneficiario e la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro l'esclusione dal contributo.
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