Cassazione Penale, Sentenza n. 18105/2025 del 13/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Francardo è stato condannato per ricettazione di due biciclette (reato procedibile su querela per il furto, dichiarato non procedibile per difetto di querela). Il ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza d'appello con tre motivi principali: 1) violazione di legge (art. 648 c.p.) e vizio di motivazione sulla mancata prova della provenienza delittuosa delle biciclette; 2) violazione di legge (art. 648, comma 4, c.p.) e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto (contestando la mancata verifica del valore delle biciclette, la valutazione del danno come modesto e sostenendo che la ricettazione poteva essere avvenuta in un'unica occasione); 3) violazione di legge (art. 163 c.p.) e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena nonostante la pena risultasse al di sotto del limite previsto e l'imputato fosse incensurato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (relativi alla valutazione della prova e al riconoscimento dell'attenuante) ritenendo che essi consistessero in una richiesta di sindacare il merito probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Sulla questione dell'attenuante l'appello era stato correttamente respinto dall'appello che aveva evidenziato profili soggettivi (tendenza all'abitualità) tali da escludere la particolare tenuità. Il terzo motivo, relativo alla sospensione condizionale della pena, è stato invece ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente il diniego del beneficio nonostante la richiesta formulata dalla difesa e le condizioni apparenti per la sua concessione. Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna è resa irrevocabile.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per affermare la responsabilità per ricettazione. La Corte di legittimità ha ritenuto che non fosse possibile, in cassazione, rimettere in discussione la valutazione della prova circa la provenienza delittuosa dei beni, salvo vizio logico nella motivazione.
art. 648, comma 4 c.p. (circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto)
La Corte ha confermato che la verifica della particolare tenuità richiede una valutazione anche di profili soggettivi oltre a quelli oggettivi: il valore del bene è elemento rilevante ma non esclusivo, la capacità a delinquere e la tendenza all'abitualità possono escludere l'attenuante anche quando il bene è di modesta consistenza economica.
art. 163 c.p. (sospensione condizionale della pena)
Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale quando le condizioni per la sua concessione sembrano sussistere e il beneficio è stato chiesto. La mancata motivazione sul punto comporta l'annullamento con rinvio.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p. (rito cartolare / contraddittorio scritto)
Il procedimento d'appello si è celebrato con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale; la decisione di nulla aggiungere in ordine a trattazione orale è conforme alle norme indicate.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito probatorio: i ricorsi che chiedono una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove sono, di norma, inammissibili; la Cassazione verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione e l'aderenza alle fonti di prova.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità ex art. 648, comma 4 c.p. non basta dimostrare il modesto valore del bene; è necessario valutare anche profili soggettivi (capacità a delinquere, abitudinarietà) e l'entità del profitto. Il valore economico è elemento concorrente ma non decisivo da solo.
- La sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. richiede che, se richiesta in giudizio, il giudice motivi espressamente il diniego. L'assenza di motivazione sul punto è causa di annullamento e rinvio.
- In rito cartolare (contraddittorio scritto) le richieste formulate per iscritto nel giudizio di merito vanno attentamente esaminate; l'omissione di valutazioni richieste dalla difesa può costituire vizio rilevante in Cassazione.
- Se il beneficiario non chiede un particolare rimedio o beneficio nel giudizio di merito (es. sospensione condizionale), in linea di principio non può dolersene in Cassazione per omissione della decisione su quella specifica richiesta.
Testo integrale
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