Cassazione Civile, Ordinanza n. 31095/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2005. La contribuente aveva ottenuto in primo e in secondo grado l'accoglimento della domanda di rimborso; l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Puglia che aveva confermato il diritto al rimborso. Con l'unico motivo l'Amministrazione ha sostenuto che la mera esposizione del credito IVA in dichiarazione, senza specifica istanza di rimborso, non consentirebbe di chiedere successivamente il rimborso entro il termine ordinario di prescrizione decennale, ma renderebbe applicabile il termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992. La sentenza d'appello aveva invece ritenuto che, quando il credito sia desumibile dalla dichiarazione e non contestato, l'istanza di rimborso non sia necessaria quale presupposto sostanziale del diritto, e che in ogni caso, trattandosi di eccedenza IVA emersa alla cessazione dell'attività, operi la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la decadenza biennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la sentenza impugnata si fondava su una ratio decidendi corretta e conforme alla giurisprudenza di legittimità: in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA emersa alla cessazione dell'attività, la disciplina applicabile è quella dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972, con termine di prescrizione ordinaria decennale; il termine biennale di decadenza dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 opera solo in via sussidiaria e residuale, in mancanza di una disciplina specifica. La Corte ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva adeguatamente censurato la seconda ratio della decisione, relativa alla cessazione dell'attività e all'impossibilità di portare in detrazione l'eccedenza nell'anno successivo. Poiché la contribuente non si è costituita, non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992
termine biennale di decadenza
si applica solo in via sussidiaria e residuale, in mancanza di una disposizione specifica sul rimborso; non opera quando la richiesta riguarda l'eccedenza IVA alla cessazione dell'attività.
art. 2946 c.c.
costituisce il termine applicabile alla richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA alla cessazione dell'attività, in assenza di possibilità di detrazione nell'anno successivo.
art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972
regola specificamente la richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta risultante alla cessazione dell'attività, con applicazione del termine ordinario decennale.
art. 380 bis c.p.c.
richiamo al rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Quando il credito IVA è già desumibile dalla dichiarazione del contribuente e non è contestato dall'Amministrazione, la mancata presentazione di una specifica istanza formale non elimina il diritto al rimborso se la volontà di ottenerlo risulta comunque dalla dichiarazione.
- La domanda di rimborso dell'eccedenza IVA maturata alla cessazione dell'attività è soggetta al termine di prescrizione ordinaria decennale, poiché non è possibile il meccanismo della detrazione nell'anno successivo.
- Il termine biennale di decadenza previsto dal processo tributario per il rimborso ha natura residuale e non prevale sulle discipline speciali che regolano specifiche ipotesi di rimborso.
- In cassazione non è idonea a scalfire la decisione impugnata una censura che non si confronti specificamente con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza di merito.
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