Cassazione Civile, Ordinanza n. 08991/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da un immobile sito in Tolfa, originariamente promesso in vendita con scrittura del 7 aprile 1979 a favore di un fratello poi deceduto. Dopo la morte del fratello convivente, la sorella continuava ad abitare l'immobile in via esclusiva dal 1979. In primo grado il tribunale aveva respinto sia la domanda del fratello che rivendicava la proprietà e il rilascio, sia la domanda riconvenzionale della sorella volta a ottenere l'usucapione. In appello, la sorella impugnava la decisione, mentre il fratello proponeva impugnazione incidentale; la corte territoriale accoglieva l'incidentale e riconosceva la proprietà del fratello, ritenendo che la sorella fosse rimasta nel possesso per mera tolleranza e che la scrittura del 1979 dovesse qualificarsi come preliminare di vendita. Nel ricorso per cassazione la sorella deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che il fratello, in appello incidentale, aveva mutato la causa petendi della domanda di rilascio, passata dalla dedotta esistenza di una locazione verbale cessata alla dedotta inesistenza di qualsiasi titolo di detenzione; 2) violazione dell'art. 1362 c.c., per avere la corte d'appello interpretato erroneamente il comportamento delle parti e travisato la distinzione tra contratto preliminare e definitivo; 3) violazione dell'art. 1351 c.c., assumendo che la rateizzazione del prezzo e la previsione di comparizione davanti a un pubblico ufficiale non fossero indici univoci della natura preliminare del negozio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque insussistente la lamentata mutatio libelli, richiamando il principio per cui la deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede specificità e autosufficienza. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a contestare la qualificazione del negozio e a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Non vi è stata condanna alle spese per mancanza di attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura per ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede che nel ricorso siano indicati in modo specifico e autosufficiente gli elementi necessari a individuare il vizio.
art. 345 c.p.c.
Nel ricorso si è dedotta l'introduzione in appello di una nuova causa petendi; la Corte ha però escluso, in concreto, che la deduzione fosse stata formulata in modo specifico e idoneo a dimostrare una mutatio libelli.
art. 1362 c.c.
La parte che contesti l'interpretazione contrattuale deve indicare puntualmente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non basta proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
art. 1351 c.c.
La doglianza sulla qualificazione del negozio come preliminare è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del contenuto dell'accordo e degli indici fattuali esaminati dal giudice di merito.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. deve essere formulata con specificità e autosufficienza, indicando gli atti e i passaggi processuali necessari a verificare l'eventuale ultrapetizione o mutatio libelli.
- La mutatio libelli ricorre solo quando la parte introduca un tema di indagine e decisione del tutto nuovo, fondato su fatti costitutivi diversi da quelli originariamente allegati e tale da alterare il contraddittorio.
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale non può ridursi alla mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella del giudice di merito; occorre indicare quali canoni siano stati violati e in quale punto.
- L'interpretazione di un contratto è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti; non è consentita una rivalutazione del merito del materiale probatorio.
- La valutazione dei documenti, della credibilità dei testimoni e la scelta delle risultanze probatorie più convincenti appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente esistente.
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