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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45434/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) errata applicazione dell'art. 137, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 per presunta assenza di uno "scarico" in atto e per l'asserita ontologica impossibilità dello stesso dato il ciclo produttivo (impianti chiusi); inoltre contesta l'incompatibilità delle sostanze trovate con quelle usate in azienda e richiama una precedente notizia di reato conclusasi con assoluzione; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., con la censura che la condanna si fonderebbe su indizi né gravi né precisi né concordanti, e che i pozzetti campionati sarebbero parte di una rete condominiale e riceverebbero acque meteoriche di più aziende; (3) inutilizzabilità dei prelievi e dei campionamenti del dicembre 2017 per presunta assenza di avviso e per svolgimento extra ordinem da parte degli enti di controllo, con conseguente violazione dell'art. 360 c.p.p.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e rigetta le censure. Sostiene che: la nozione di "scarico" comprende anche canalizzazioni periodiche, discontinue o occasionali e non richiede che al momento del campionamento sia in corso un deflusso; il campionamento istantaneo è ammissibile se motivate esigenze tecniche lo giustificano rispetto alle indicazioni dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006; le censure sulla discrepanza delle sostanze hanno carattere meramente valutativo e non colpiscono la motivazione serrata del tribunale, che ha accertato la pertinenza esclusiva delle caditoie all'azienda dell'imputato e ha escluso origine meteorica; le doglianze fondate sull'art. 192 c.p.p. sono improprie in cassazione e la motivazione non risulta contraddittoria o illogica; i prelievi e le analisi sono attività ispettive/amministrative la cui utilità non richiede le garanzie del codice di procedura penale e, anzi, risulta dagli atti che sia stato fornito l'avviso prescritto (art. 223 disp. att. c.p.p.); inoltre il ricorrente non ha prodotto la documentazione amministrativa necessaria per sostenere le nullità invocate. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e liquidazione, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale)

    art. 137, commi 1 e 2; Allegato 5, Parte II

    L'art. 137 sanziona gli scarichi di reflui e la Corte ricorda che per "scarico" va intesa anche la canalizzazione stabile di reflui, anche se periodica/discontinua; l'allegato 5 fornisce metodiche di campionamento ma non ha valore vincolante di esclusione probatoria: il campionamento istantaneo è ammissibile se motivate esigenze tecniche lo giustificano

  • Codice di procedura penale

    art. 192; art. 360; art. 606; art. 616 (citati nei rilievi)

    Art. 192 (attendibilità dei testimoni): le doglianze sulla valutazione dell'attendibilità non sono deducibili in cassazione come semplice violazione di legge ma solo se emergono mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; art. 360 (motivazioni e vizi di diritto) è richiamato come base di impugnazione, ma le censure risultano inammissibili o infondate; art. 606 disciplina i motivi di cassazione; art. 616 consente di imporre le spese al ricorrente in caso di inammissibilità

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 223 disp. att. c.p.p.

    Per le attività ispettive/amministrative (ispezioni, prelievo e analisi dei campioni) l'unica garanzia richiesta è il preavviso all'interessato del giorno, ora e luogo di analisi; la Corte ha ritenuto che tale avviso risulti dagli atti

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di quantificazione delle spese e del criterio del non imputare in colpa il ricorrente per l'inammissibilità; il riferimento è stato usato per motivare la liquidazione equitativa alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • La nozione di "scarico" ambientale comprende anche sistemi di canalizzazione stabili che consentono scarichi periodici, discontinui o occasionali: non è necessario che il reflusso sia in atto al momento del controllo per configurare responsabilità
  • Le linee guida tecniche sui metodi di campionamento (es. Allegato 5 al D.Lgs. 152/2006) non escludono la validità di campionamenti istantanei quando l'organo di controllo motivi esigenze tecniche o caratteristiche del ciclo produttivo
  • I rilievi che attengono alla valutazione di fatto e alla compatibilità delle sostanze trovate con il ciclo produttivo sono, di regola, questioni di merito; in cassazione sono ammissibili solo se sussistono vizi di motivazione chiari, contraddittorietà o manifesta illogicità
  • Le attività di ispezione, prelievo e analisi in materia di scarichi sono prevalentemente amministrative: la loro utilizzabilità in sede penale non è pregiudicata dalla mancata applicazione di tutte le garanzie proprie degli atti di polizia giudiziaria, purché sia rispettato l'obbligo di preavviso previsto dall'art. 223 disp. att. c.p.p. (e ciò risulti dagli atti)
  • Per contestare in cassazione l'inutilizzabilità o la nullità di atti occorre produrre e allegare gli atti amministrativi o processuali rilevanti: l'assenza di produzione documentale rende la doglianza inammissibile
  • Una rete di raccolta condominiale o la vicinanza di altre aziende non esclude automaticamente la responsabilità se gli accertamenti dimostrano la pertinenza esclusiva delle caditoie o della tubazione all'azienda indagata
  • Una precedente assoluzione per fatti analoghi non impedisce una nuova condanna se i fatti o le risultanze probatorie sono diversi e il giudice motiva adeguatamente le ragioni della nuova decisione
  • In cassazione le doglianze sulla valutazione della prova devono essere riconducibili a vizi giuridici della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) per essere prese in considerazione

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