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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48353/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Lentini che aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che non doveva procedersi nei confronti della imputata per il reato di percosse (art. 581 c.p.). Il motivo unico dedotto era violazione di legge e vizio di motivazione: il Giudice di Pace aveva ritenuto la querela della parte offesa non valida perché, a suo avviso, non esprimeva la volontà punitoria nei confronti dell'imputata. Il PM ha invece rilevato che l'atto querelatorio, allegato agli atti, conteneva espressamente la denuncia delle percosse, la denominazione "querela-denuncia" e un'istanza di punizione, pertanto la querela doveva essere considerata valida e il provvedimento di non luogo a procedere risultava erroneo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione allegata risultava agevolmente che la querela presentata conteneva la denuncia delle percosse e l'istanza di punizione, come dimostrato anche dal verbale di ricezione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui non sono richieste formule particolari per esprimere la volonta' di punizione e, in caso di dubbio, il contenuto dell'atto va interpretato alla luce del favor querelae. Ha quindi accolto che il Giudice di Pace ha errato nell'applicare l'art. 336 c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Lentini (individuato come giudice del rinvio in ragione dell'impossibilita' di trasmettere gli atti al giudice competente per l'appello).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma relativa alla declaratoria di non doversi procedere pronunciata dal Giudice di Pace; la Corte non discute l'applicabilità dell'art.129 ma contesta la motivazione che ha portato all'applicazione della declaratoria.

  • art. 581 cod. pen.

    Indica il reato contestato (percosse). La Corte conferma che il fatto denunciato rientrava nella fattispecie prevista e che la querela era idonea a far procedere per tale reato.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    La Corte rileva un errore nell'applicazione di questa disposizione da parte del Giudice di Pace: non poteva essere usata per escludere la validità della querela quando l'atto, letto nel suo complesso, manifesta la volonta' querelatoria.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale nel procedimento.

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 274/2000 e art. 9, comma 2, legge n. 46/2006 (modifica)

    Richiamati nel quadro della disciplina dei ricorsi del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento del giudice di pace; la modifica normativa ha inciso sulla possibilità di proporre appello e sul meccanismo del ricorso per cassazione del PM.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato quando la Corte spiega l'impossibilità di trasmettere gli atti al giudice competente per l'appello e giustifica perciò l'individuazione del giudice del rinvio nel giudice di pace territorialmente competente.

Massime di principio

  • La querela non richiede formule sacramentali: se l'atto, nel suo complesso, denuncia un fatto e manifesta la volonta' di punire, va ritenuta valida anche in assenza di formule specifiche.
  • In caso di dubbio sulla validità formale dell'atto querelatorio, occorre interpretare il contenuto alla luce del "favor querelae", cioè a favore della possibilità di procedere penalmente.
  • Il Giudice non deve limitarsi a un controllo meramente formale della querela: la valutazione deve essere sostanziale e basata sul testo dell'atto e sui documenti di ricezione.
  • Se il Pubblico Ministero impugna in Cassazione una sentenza di proscioglimento del Giudice di Pace e la sentenza viene annullata, il giudice del rinvio va individuato nel giudice di pace territorialmente competente, in ragione delle modifiche normative che hanno limitato l'appellabilità del PM.
  • L'art. 336 c.p.p. non può essere usato per sopprimere efficacia di una querela che chiaramente esprime l'istanza punitiva; l'errore di applicazione di tale norma comporta annullamento con rinvio.

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