Sentenza n. 313/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della Determina del Dirigente del Servizio Irrigazione e Bonifica del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale della Regione Puglia n. 188 dell’11/12/2025, comunicato con nota del 16 dicembre 2025, trasmessa a mezzo pec in data 17 dicembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, tra cui la nota prot. n. 0601947/2025 del 27 ottobre 2025 e la nota prot. n. 0613890/2025 del 31/10/2025 entrambe del Servizio irrigazione e Bonifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina dirigenziale regionale che aveva negato al consorzio ricorrente il riconoscimento di un contributo, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata ha impugnato la determina del Dirigente del Servizio Irrigazione e Bonifica della Regione Puglia n. 188 dell'11 dicembre 2025, comunicata nel dicembre 2025, nonché le note presupposte e connesse. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge soltanto che la controversia riguardava il mancato riconoscimento di un contributo al consorzio ricorrente, nell'ambito della procedura relativa all'adozione del Piano di rientro.
La decisione
Nel corso del giudizio la Regione Puglia ha adottato la determina dirigenziale n. 22 del 20 febbraio 2026, con la quale ha rettificato la determina impugnata e ha riconosciuto il contributo oggetto della controversia anche in favore del Consorzio ricorrente. Il TAR ha ritenuto così integralmente soddisfatta la pretesa azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della conclusione positiva del procedimento di adozione del Piano di rientro, intervenuta successivamente all'adozione dell'atto impugnato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata all'esito della trattazione in camera di consiglio mediante definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- La sopravvenuta rettifica dell'atto impugnato, quando riconosce integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della domanda.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la soddisfazione della pretesa deriva dalla conclusione positiva di un procedimento amministrativo sopravvenuta rispetto all'adozione dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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