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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11128/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva ottenuto dal tribunale l'applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo di ricorso per cassazione ha lamentato vizi della motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, sostenendo che non fosse stato considerato un eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, contro una sentenza di patteggiamento, sono proponibili solo doglianze attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il motivo dedotto, invece, investiva nel merito la fondatezza dell'accertamento di responsabilità ed era quindi estraneo ai limiti del ricorso ammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibili con il ricorso avverso sentenza di patteggiamento le censure sulla motivazione in ordine alla sussistenza del reato e sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fossero elementi per ritenere assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna patteggiata; il testo non consente di individuare ulteriori dettagli fattuali oltre alla contestazione di un reato in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di un proscioglimento immediato, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nei limiti del ricorso contro sentenza ex art. 444 c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento delimita i motivi di ricorso per cassazione a specifiche censure, escludendo il sindacato sul merito della motivazione in ordine alla responsabilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando il motivo è estraneo ai limiti consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non si applica se la parte non ha colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è stata esclusa.

Massime di principio

  • Contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure tassative: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento un vizio di motivazione che investa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato o la fondatezza dell'accertamento di responsabilità.
  • La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere veicolata, di regola, mediante un motivo che contesti nel merito la motivazione della sentenza di patteggiamento, se tale censura esula dai limiti legali del controllo di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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