Cassazione Penale, Sentenza n. 28536/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'assoluzione sostenendo che la motivazione del Tribunale è contraddittoria e manifestamente illogica perché, pur ritenendo la sottoscrizione sul modulo non riconducibile a Ceriello, non avrebbe valutato le regole sul concorso morale e il vantaggio che l'imputato avrebbe conseguito dalla dichiarazione falsa (omettendo due condanne ostative al rilascio della patente nautica).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero e confermato l'assoluzione per non avere commesso il fatto. Il Tribunale aveva accertato, anche mediante consulenza grafologica, che sia la scrittura di contenuto sia la firma erano apocrife e ha ritenuto sussistere un ragionevole dubbio circa l'autoria: non è stato dimostrato in modo sufficiente che l'imputato abbia concorso nella falsificazione o sia stato a conoscenza della falsità, essendo plausibile l'ipotesi che il modulo fosse stato compilato e contraffatto dal personale dell'autoscuola cui l'imputato aveva affidato le pratiche. La Corte ha precisato che l'ipotesi di concorso morale o il criterio del cui prodest richiedono specifiche e univoche prove indiziarie, non meri sospetti.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma contestata concernente la falsità di dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che, ai fini della condanna, sia necessario provare l'autoria o altri elementi che identificano l'autore oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
autocertificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000
Regola la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti; nel caso oggetto era il modulo autocertificativo per l'ammissione agli esami per la patente nautica.
art. 47 d.P.R. n. 445/2000
Norma richiamata in relazione agli effetti delle dichiarazioni sostitutive e alle modalità di acquisizione e conservazione degli atti amministrativi; utile al quadro normativo ma non decisiva in assenza di prova dell'autenticità della sottoscrizione.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
Prevede la punibilità per le false attestazioni nelle dichiarazioni sostitutive; la Corte ha indicato che l'applicazione richiede certezza circa l'autore della dichiarazione falsa o un insieme indiziario forte.
art. 37 Decreto n. 146/2008
art. 37 del Decreto n. 146 del 29 luglio 2008
Stabilisce i requisiti morali per il rilascio della patente nautica (es. condanne ostative): l'omissione di precedenti penali rilevanti integra il fatto materiale contestato, ma la responsabilità penale richiede prova dell'autore della falsa dichiarazione.
Massime di principio
- Per condannare per falsità in dichiarazioni sostitutive non è sufficiente la mera possibilità che l'imputato abbia tratto vantaggio; è necessario provare in modo specifico e puntuale l'autografia o altri elementi che identificano l'autore della dichiarazione.
- La presenza di una firma apocrifa, accertata da consulenza tecnica, può determinare l'assoluzione se non emergono elementi probatori utili a dimostrare la partecipazione o la conoscenza dell'imputato nella falsificazione.
- L'ipotesi di concorso morale (concertazione tra imputato e terzi) richiede riscontri concreti — comunicazioni, atti contabili, dichiarazioni di terzi, elementi probatori gravi, precisi e concordanti — non può rimanere fondata su deduzioni astratte o sul solo criterio del 'cui prodest'.
- Quando le pratiche amministrative sono delegate a terzi (es. autoscuole, agenzie), sussiste la concreta possibilità di compilazione o falsificazione da parte di tali soggetti: il pubblico ministero deve investigare e acquisire prove su tali terzi prima di fondare l'accusa sull'attribuzione automatica all'intestatario.
- In giudizio penale il dubbio ragionevole giova all'imputato: la valutazione complessiva delle prove (perizia grafica, testimonianze, documentazione) deve escludere ogni ragionevole dubbio per arrivare alla condanna.
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