Cassazione Civile, Ordinanza n. 03779/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che l'ordinanza oggetto della richiesta era già stata corretta con precedente provvedimento, anche quanto alla distrazione delle spese e alla corretta indicazione del nome della parte. Di conseguenza ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sulla nuova richiesta di correzione d'ufficio, venendo meno il presupposto per intervenire nuovamente sugli stessi errori materiali.
Esito
Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
La vicenda riguarda una procedura di correzione di errore materiale avente ad oggetto l'ordinanza della Corte di cassazione n. 975/2021. In origine era stata segnalata l'omessa distrazione delle spese in favore del difensore della parte e l'erronea indicazione del nome della stessa parte nel dispositivo dell'ordinanza. Dalle verifiche effettuate dalla Corte è però emerso che tali errori erano già stati corretti con una precedente ordinanza di correzione di errore materiale n. 21378 del 26 luglio 2021, adottata su ricorso della parte interessata. Pertanto la nuova iniziativa di correzione d'ufficio è stata valutata come priva di presupposto, essendo gli errori già stati rimossi in precedenza.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale non può essere disposta nuovamente quando il medesimo errore risulti già corretto con precedente provvedimento adottato su iniziativa della parte interessata.
- Il presupposto della correzione d'ufficio degli errori materiali è l'attualità dell'errore non ancora emendato; se la rettifica è già intervenuta, il giudice deve dichiarare non luogo a provvedere.
- La distrazione delle spese e la corretta indicazione delle parti nel dispositivo, se già emendate con ordinanza di correzione, non possono essere oggetto di ulteriore intervento correttivo sul medesimo provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03730/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03731/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03732/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03734/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03736/2023 del 08/02/2023
- ordinanza_civile · 8 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03738/2023 del 08/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →