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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (factor)

La controversia

Una società di factoring aveva acquistato, nell'ambito di un contratto di factoring, crediti commerciali vantati da una fornitrice verso una società debitrice ceduta. Quest'ultima aveva inviato alla factor quattro raccomandate in cui dichiarava di aver preso atto della cessione, attestava che le forniture erano regolarmente eseguite, che i crediti erano esistenti ed esigibili e privi di vincoli, e si impegnava a pagare la cessionaria. Sulla base di tali dichiarazioni la factor aveva anticipato alla cedente l'importo delle fatture. Successivamente, emersa l'esistenza di precedenti cessioni già accettate dalla debitrice ceduta in favore di altri factor, il credito non veniva pagato. La società di factoring agiva quindi contro la debitrice ceduta chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., pari alle somme anticipate e rimaste irrecuperate. In cassazione la debitrice ceduta deduceva: 1) violazione della disciplina della cessione del credito e del factoring, sostenendo che la responsabilità per insolvenza gravasse solo sul cedente e non sul debitore ceduto, e che le lettere fossero mere dichiarazioni di scienza prive di efficacia negoziale; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. e della L. n. 52/1991, art. 5, sostenendo che le dichiarazioni erano posteriori al perfezionamento del contratto e quindi irrilevanti rispetto all'affidamento; 3) erronea applicazione del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c., assumendo che la factor avesse acquistato crediti da soggetto in decozione senza adeguate verifiche e senza impugnare altra decisione collegata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la prima censura perché fondata su un salto logico non consentito: la responsabilità contrattuale del cedente nelle cessioni pro solvendo non esclude, in astratto, una concorrente responsabilità extracontrattuale del debitore ceduto, quando questi, con dichiarazioni colpose, abbia indotto il factor ad affidarsi sull'esistenza ed esigibilità dei crediti e ad anticipare le somme. Ha poi ritenuto infondata la seconda censura, chiarendo che nel factoring l'anticipazione non è un pagamento dovuto e inevitabile, ma è normalmente subordinata alla verifica dei crediti ceduti; pertanto, dichiarazioni positive rese dal debitore ceduto possono assumere rilevanza causale nel determinare l'erogazione dell'anticipo e integrare un illecito aquiliano. Ha infine dichiarato inammissibile la terza censura perché fondata su fatti non accertati in sentenza o comunque irrilevanti, e in parte su una questione non trattata in appello. La decisione impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 21 febbraio 1991, n. 52

    La disciplina della cessione dei crediti d'impresa nel factoring regola la responsabilità del cedente verso il cessionario, ma non esclude in astratto una responsabilità aquiliana del debitore ceduto per condotte colpose che abbiano indotto affidamento nel factor.

  • art. 5 L. 21 febbraio 1991, n. 52

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non vi ravvisa un ostacolo alla configurabilità di un illecito extracontrattuale del debitore ceduto.

  • art. 1267 c.c.

    La responsabilità del cedente nelle cessioni pro solvendo per insolvenza del debitore non esclude, sul piano generale, l'eventuale responsabilità del debitore ceduto verso il cessionario per condotte colpose causative di danno.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità extracontrattuale è configurabile anche per dichiarazioni di scienza, se rese colposamente e idonee a indurre in errore il factor, cagionando un danno ingiusto pari alle anticipazioni effettuate.

  • art. 2056 c.c.

    La censura è stata esaminata in relazione ai criteri di liquidazione del danno e al richiamo dell'art. 1227 c.c., ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di corrispondenza ai fatti accertati.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del creditore è stato evocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le circostanze dedotte non risultassero accertate o fossero irrilevanti nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il procedimento in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel factoring, la responsabilità contrattuale del cedente verso il factor per l'insolvenza del debitore ceduto non esclude la possibilità di una concorrente responsabilità extracontrattuale del debitore ceduto, se quest'ultimo, con comportamento colposo, abbia indotto il cessionario ad affidarsi sulla sussistenza ed esigibilità del credito.
  • Le dichiarazioni rese dal debitore ceduto sulla esistenza, esigibilità e libertà da vincoli del credito, pur se qualificabili come dichiarazioni di scienza e non come ricognizione di debito, possono integrare fonte di responsabilità aquiliana quando siano false e causalmente idonee a determinare l'erogazione dell'anticipo da parte del factor.
  • Nel factoring pro solvendo l'anticipazione al cedente non è un corrispettivo automaticamente dovuto, ma è normalmente subordinata alla verifica della genuinità e dell'esigibilità dei crediti ceduti; pertanto, l'erroneo affidamento sul buon esito della cessione può avere rilievo causale ai fini del danno.
  • In cassazione non sono esaminabili censure fondate su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata o su questioni non trattate nel giudizio di merito, salvo specifica deduzione del vizio processuale nei limiti consentiti.
  • Il concorso colposo del creditore richiede allegazioni e accertamenti coerenti con la decisione impugnata; non può essere utilmente invocato in modo astratto o su presupposti fattuali non risultanti dal giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneResponsabilità professionale
RamiContrattiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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