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Sentenza

Sentenza n. 650/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-recante data 06.03.2023 notificato il 22.03.2023 dai Carabinieri della stazione di-OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Catania ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente sig. -OMISSIS- inteso ad ottenere l’annullamento del provvedimento di ammonimento del Questore di Catania -OMISSIS- notificato in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto; nonché per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202300945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il provvedimento questorile di ammonimento per condotte persecutorie, nonché il provvedimento di ammonimento stesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico proposto contro l’ammonimento del Questore, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto, in primo luogo, violazione della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 8 del d.l. 11/2009, nonché carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, travisamento e violazione delle garanzie partecipative. In particolare, ha lamentato di non aver potuto accedere agli atti istruttori, di non essere stato personalmente sentito, di non aver ricevuto una risposta adeguata alle censure formulate nel ricorso gerarchico e che la motivazione dell’ammonimento non dimostrasse univocamente la sussistenza delle condotte persecutorie. Ha inoltre dedotto sproporzione della misura, poiché l’amministrazione avrebbe desunto la sua pericolosità dai precedenti di polizia, nonché violazione di libertà costituzionali, convenzionali ed eurounitarie. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, la novità della censura relativa all’accesso e hanno sostenuto che il Prefetto avesse esaminato le doglianze e che l’istruttoria fosse sufficiente.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha qualificato l’ammonimento ex art. 8 del d.l. 11/2009 come misura amministrativa preventiva, caratterizzata da urgenza e da un’istruttoria alleggerita, diretta a prevenire la possibile reiterazione di condotte persecutorie prima della proposizione della querela. Il sindacato giudiziale sul potere valutativo del Questore è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza o alla sproporzione della misura. La censura sull’accesso agli atti è stata ritenuta comunque infondata, oltre che prospettata come motivo nuovo: le istanze di accesso erano successive all’ammonimento; prima dell’adozione dell’atto il ricorrente aveva presentato memorie senza chiedere l’accesso; la Questura aveva tentato di consegnare gli atti ostensibili; e, dopo il deposito giudiziale della documentazione istruttoria, il ricorrente non aveva indicato quale concreto apporto difensivo sarebbe stato impedito. È stata esclusa anche la violazione dell’obbligo di motivazione del rigetto prefettizio, poiché il Prefetto aveva acquisito una relazione istruttoria e aveva esaminato specificamente le doglianze relative alla notifica, all’audizione e alla ricostruzione dei fatti. L’audizione personale dell’interessato non è necessaria quando gli elementi disponibili siano ritenuti sufficienti dall’autorità di pubblica sicurezza. L’istruttoria è stata giudicata adeguata, essendo fondata sull’istanza e sulla sua integrazione, sulle informazioni testimoniali e sugli atti dei Carabinieri; da tali elementi emergevano l’invio reiterato di messaggi, gli appostamenti, la presenza nei pressi dell’abitazione e le aggressioni verbali, nonostante la chiara richiesta della persona offesa di interrompere ogni rapporto. Non è stata ravvisata sproporzione né violazione di diritti costituzionali, convenzionali o dell’Unione europea, poiché la misura persegue la tutela preventiva delle vittime con mezzi non sproporzionati. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’infondatezza dell’illegittimità dedotta. Le spese sono state compensate; è stata confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    “Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale [...] la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento [...] Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto”

    La norma attribuisce al Questore un potere preventivo e ampiamente discrezionale, esercitabile sulla base di un quadro indiziario idoneo a rendere verosimile la sussistenza di condotte persecutorie; l’istruttoria è alleggerita e l’audizione dell’interessato non è necessaria quando gli elementi acquisiti siano sufficienti.

  • art. 612-bis c.p.

    È il reato di atti persecutori la cui possibile futura integrazione la misura di ammonimento mira a prevenire.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale termine di paragone per qualificare l’ammonimento come misura di prevenzione equiparabile all’avviso orale.

  • artt. 3, 7, 10, 10-bis, 22 e 24 l. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate in materia di motivazione, partecipazione e accesso; il TAR ha escluso la lesione concreta delle garanzie partecipative e ha ritenuto non dimostrato quale apporto difensivo sarebbe stato impedito.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all’annullamento, poiché l’azione amministrativa è risultata adeguatamente istruita e motivata.

  • art. 8 d.lgs. 200/2011

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative; la censura è stata respinta.

  • art. 24 l. 241/1990

    Il diniego di accesso era stato motivato dall’amministrazione con l’esclusione relativa ad atti concernenti tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e prevenzione e repressione della criminalità; il TAR ha comunque deciso la censura sulla base della sua tardività rispetto all’ammonimento e dell’assenza di dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, per disporre la tutela dei dati personali nel testo della sentenza.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 del d.l. 11/2009 è una misura amministrativa preventiva, diretta a impedire che condotte persecutorie o comunque idonee a generare grave ansia e paura evolvano in una fattispecie penale; non presuppone l’accertamento definitivo del reato né la previa proposizione della querela.
  • Il procedimento per l’ammonimento è caratterizzato da urgenza e da istruttoria alleggerita: il Questore deve acquisire le informazioni dagli organi investigativi solo quando necessario e sentire le persone informate dei fatti, mentre non è obbligatoria l’audizione personale del destinatario quando gli elementi disponibili siano sufficienti a fondare la valutazione amministrativa.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento, espressione di un potere valutativo ampiamente discrezionale, è circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza o alla manifesta sproporzione della misura.
  • La partecipazione procedimentale del destinatario dell’ammonimento deve essere effettiva e idonea a consentire la difesa, ma l’omesso accesso tempestivo agli atti non determina l’illegittimità dell’atto se il destinatario ha potuto presentare memorie e non dimostra quale concreto e diverso apporto difensivo avrebbe fornito mediante la conoscenza degli atti.
  • La motivazione del rigetto prefettizio del ricorso gerarchico è sufficiente quando l’autorità esamina specificamente le censure proposte, anche mediante l’acquisizione di una relazione istruttoria, e non si limita a un rinvio meramente apparente alle ragioni dell’atto questorile.
  • La tutela preventiva della persona offesa da condotte persecutorie costituisce finalità legittima e l’ammonimento non è sproporzionato quando si fonda su elementi convergenti quali reiterati contatti non desiderati, appostamenti, aggressioni verbali e persistenti condotte intrusive nonostante la richiesta di cessazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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