Cassazione Penale, Sentenza n. 37659/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Catania che confermava la condanna per concorso in rapina aggravata e lesioni. Benvegna contestava l'attendibilita' della persona offesa (contraddizioni nel riconoscimento dovute anche allo stato di stordimento alcoolico) e la determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 c.p. Pappalardo denunciava l'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio, la non credibilita' della persona offesa (contraddizioni sul numero di aggressori) e la mancata concessione delle attenuanti generiche con relativa determinazione della pena. Corsaro deduceva contraddittorieta' della sentenza di primo grado (richiamando art. 546 c.p.p.), mancata motivazione sulla credibilita' della persona offesa e sul suo apporto concorsuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendo i motivi generici o infondati. In particolare: la doglianza sulla notifica era generica e tardiva; la presunta contraddittorieta' della sentenza di primo grado non impone la nullita' ex art. 604 c.p.p. e poteva essere integrata dalla Corte d'appello; la valutazione dell'attendibilita' della persona offesa e' questione di fatto non sindacabile in sede di legittimita' salvo manifeste contraddizioni, non riscontrate; l'assenza di motivazione sull'apporto concorsuale e' stata ritenuta non fondata perche' la Corte d'appello ha chiarito il contributo di tutti gli imputati; i profili sulla pena (aumenti per continuazione, diniego delle generiche e quantificazione) sono stati ritenuti adeguatamente motivati. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Citato in relazione all'aumento di pena per continuazione; la Corte ha ritenuto che l'incremento contestato sia stato motivato logicamente dalla Corte d'appello
art. 546 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente Corsaro per lamentare contraddizioni nella sentenza di primo grado; la Corte ha però ritenuto che eventuali carenze di motivazione non impongono automaticamente la nullita' ai sensi dell'art. 604 e possono essere integrate in sede di appello
art. 606 lett. c) c.p.p.
Richiama i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e quindi inammissibili
art. 606, comma terzo, c.p.p.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilita' dei ricorsi quando i motivi sono generici o manifestamente infondati
art. 604 c.p.p.
Regola tassativa delle ipotesi di nullita' che impongono la trasmissione degli atti; la Corte sottolinea che la contraddittorieta' tra dispositivo e motivazione non rientra automaticamente tra queste ipotesi
art. 616 c.p.p.
Applicata come conseguenza della declaratoria di inammissibilita', disponendo la condanna alle spese processuali
Massime di principio
- Le questioni di fatto, come l'attendibilita' della persona offesa e i riconoscimenti, sono tipicamente insindacabili in Cassazione salvo manifeste e provate contraddizioni logiche nella motivazione
- Le eccezioni procedurali relative a notifiche ovvero nullita' formali devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado; dedurle per la prima volta in Cassazione o tardivamente puo' comportare l'inammissibilita'
- La Corte d'appello, in quanto giudice di merito con poteri di piena cognizione, puo' integrare o riscrivere la motivazione della sentenza di primo grado e non e' obbligata a dichiararne la nullita' salvo i casi tassativi previsti dall'art. 604 c.p.p.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e ben motivati: deduzioni generiche o prive di concrete indicazioni procedurali o di profili di diritto ostacolano l'accoglimento
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sull'applicazione di aumenti (es. per continuazione) richiedono la dimostrazione di illogicita' o insufficiente motivazione per avere successo in sede di legittimita'
- In caso di inammissibilita' del ricorso e ricorrenza di colpevolezza formale nel ricorso stesso, e' possibile la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende
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