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Sentenza

Sentenza n. 5624/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli in ordine all’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per motivi di lavoro subordinato n. 25NA055131; e per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine individuato da questo TAR.

Giustizia amministrativa202603866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Questura di Napoli sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 30 ottobre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia della Questura di Napoli sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 30 ottobre 2025. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine fissato dal TAR. Dopo la costituzione in giudizio, l’amministrazione ha depositato il diniego adottato il 7 settembre 2026; il ricorrente ha quindi confermato la cessazione della materia del contendere, insistendo soltanto per le spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, con l’adozione del diniego del 7 settembre 2026, è venuta meno l’inerzia contestata. Non ha esaminato la legittimità del diniego né la domanda secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha compensato le spese in ragione delle peculiarità della controversia e del fatto che, durante il procedimento, al ricorrente era comunque assicurata la permanenza sul territorio nazionale; ha disposto la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso avverso il silenzio vada dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che l’inerzia censurata con il presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. è venuta meno;

    Nel giudizio contro il silenzio, l’adozione del provvedimento richiesto durante il processo fa venir meno l’inerzia oggetto di contestazione e comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, se l’amministrazione adotta durante il processo un provvedimento espresso sulla domanda, viene meno l’inerzia contestata e il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, senza che ciò implichi una valutazione della legittimità del provvedimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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