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Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 28338 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo al 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori importi ai fini IRES e IRAP, ritenendo che le transazioni di beni tra la società italiana e società estere appartenenti al medesimo gruppo fossero avvenute a prezzi inferiori al valore normale previsto dalla disciplina sul transfer pricing. L'Agenzia contestava inoltre alla Commissione Tributaria Regionale di aver annullato l'accertamento senza verificare adeguatamente l'effettiva congruità dei prezzi, di aver dichiarato inammissibile l'appello sull'IRAP per carenza di motivi specifici e di aver erroneamente ritenuto formato un giudicato interno sull'annullamento delle sanzioni IRES.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto e il settimo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, in materia di transfer pricing, l'Amministrazione debba provare l'esistenza di transazioni infragruppo a prezzi apparentemente inferiori al valore normale, mentre spetta al contribuente dimostrare la conformità dei prezzi ai valori di mercato secondo i criteri dell'art. 9, comma 3, T.U.I.R. La CTR ha errato considerando determinanti i contributi monetari successivi versati dalle consociate estere, poiché tali contributi non dimostrano che il prezzo originario fosse normale in condizioni di libera concorrenza. La Corte ha inoltre stabilito che la riproposizione in appello delle ragioni già dedotte in primo grado può soddisfare l'onere dei motivi specifici previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e che la CTR ha erroneamente escluso l'esistenza di censure sulle sanzioni IRES. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 110, comma 7, T.U.I.R.

    Disciplina il valore normale nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, anche residenti in Stati diversi.

    La norma mira a contrastare lo spostamento di imponibile derivante da prezzi infragruppo non conformi al principio di libera concorrenza e non costituisce, di per sé, una disciplina antielusiva in senso proprio.

  • Art. 9, comma 3, T.U.I.R.

    Sono normali i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati.

    Il valore normale deve essere determinato mediante una comparazione concreta e contestualizzata con operazioni analoghe effettuate tra soggetti indipendenti, considerando, ove possibile, listini, tariffe e altri dati oggettivi.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    In materia di transfer pricing, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza delle operazioni infragruppo e la loro apparente non conformità al valore normale; il contribuente deve invece provare, quale presupposto della deduzione dei costi, la congruità dei prezzi applicati.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.

    L'onere di specificità è soddisfatto anche quando l'Amministrazione ripropone e critica le ragioni già sostenute in primo grado, purché dall'atto emerga chiaramente la contestazione della decisione impugnata; non sono necessari motivi nuovi.

  • Art. 329 c.p.c.

    Riguarda l'acquiescenza e i limiti dell'impugnazione.

    Non si forma giudicato interno su una questione espressamente riproposta e contestata nell'atto di appello. La CTR ha quindi errato nel ritenere che l'Agenzia non avesse impugnato l'annullamento delle sanzioni IRES.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La questione relativa alla corretta rideterminazione dell'eventuale imponibile è stata dedotta dall'Agenzia, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • Art. 9 del Modello di Convenzione OCSE

    Principio di libera concorrenza nelle transazioni tra imprese associate.

    La disciplina del transfer pricing deve essere applicata confrontando la sostanza economica dell'operazione con operazioni comparabili realizzate tra soggetti indipendenti in condizioni di mercato.

Massime di principio

  • Nelle operazioni tra società dello stesso gruppo, il fatto che il contribuente non abbia conseguito una perdita o abbia raggiunto una redditività di mercato non dimostra automaticamente che i singoli prezzi di trasferimento siano conformi al valore normale.
  • I contributi o conguagli versati successivamente dalla consociata estera non possono, da soli, rendere normale il prezzo originario: la congruità deve essere valutata con riferimento alle condizioni di mercato esistenti al momento dell'operazione.
  • Il confronto deve essere concreto e comparabile, tenendo conto di caratteristiche dei beni, quantità, condizioni commerciali, livello di distribuzione, periodo e luogo delle transazioni.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare un concreto vantaggio fiscale o una maggiore imposta nazionale evasa; è sufficiente provare l'esistenza di operazioni infragruppo a prezzi apparentemente non conformi al valore normale.
  • Il contribuente che deduce i costi deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la coerenza dei prezzi con il principio di libera concorrenza, mediante listini, comparabili indipendenti, analisi economiche e altri dati oggettivi.
  • Nel processo tributario d'appello, la riproposizione delle contestazioni già formulate in primo grado può essere sufficiente, purché sia chiaro che si intende criticare la decisione impugnata; non è necessario introdurre motivi completamente nuovi.
  • Una questione non si considera coperta da giudicato interno se è stata espressamente riproposta e contestata nell'atto di appello.

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